Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2008.149

Istanza di ispezione degli atti. Istituto delle assicurazioni sociali quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

13 ottobre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/8.5.2008 presentata dall’

IS 1, ,

tendente ad ottenere un’autorizzazione di principio per l’accesso agli atti di incarti penali;

ritenuto che, data la richiesta formulata, non si imponeva uno scambio di allegati;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Con la presente procedura, l’istituto istante chiede che, in relazione alle pratiche di regresso verso terzi responsabili (art. 72 ss. LPGA), gli sia concessa un’autorizzazione generale per l’accesso agli incarti penali connessi con la fattispecie oggetto di regresso, e ciò con riferimento all’art. 32 LPGA e ad una vecchia giurisprudenza di questa Camera (decisione del 23.7.1990, inc. CRP __________).

2.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

3.

In precedenti decisioni, questa Camera ha pacificamente ammesso l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP in casi in cui l’istituto istante voleva verificare l’eventualità di un regresso (decisione 26.11.2007, inc. __________).

4.

Alla luce di un incontro tra il presidente di questa Camera ed i responsabili dell’istituto istante, per chiarire le situazioni che richiedono la necessità di visionare atti penali, e con riferimento all’art. 32 LPGA, viene con la presente concessa un’autorizzazione generale a favore dell’IS 1, servizio regressi, per accedere agli atti di procedimenti penali, a condizione che dimostri all’autorità penale che è stato incaricato di valutare, nel concreto caso, l’eventualità di un regresso.

5.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2008; der Erlass wurde am 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 32 und Art. 72 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Oktober 2019, 1. Januar 2021, 18. Juni 2021, 10. November 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.