Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2008.389

Istanza di ispezione degli atti. medico quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 febbraio 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1.9./5.12.2008 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere copia di un rapporto autoptico relativo a un suo paziente deceduto improvvisamente;

premesso che l’istanza datata 1.9.2008 è pervenuta al Ministero pubblico il 3.9.2008, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 4/5.12.2008, comunicando di non opporsi alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito dell’improvviso decesso di una persona nella propria abitazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nell’ambito del quale ha incaricato l’Istituto Cantonale di Patologia, __________, a esperire un’autopsia sulla salma allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso (inc. MP __________).

2.

L’istante, già medico curante della persona deceduta, afferma in sostanza di essere interessato al risultato dell’autopsia, chiedendo implicitamente una copia del referto autoptico.

Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier comunica il suo nulla osta alla trasmissione dei risultati autoptici al medico istante, rilevando parimenti che il referto autoptico è giunto al Ministero pubblico il 3.12.2008.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nella fattispecie in esame è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. La richiesta del medico istante è stata formulata sostanzialmente a fini scientifici/professionali allo scopo di approfondire le proprie conoscenze mediche riguardo all’improvviso decesso di un ex paziente.

Copia del referto autoptico 22.8./3.12.2008 viene trasmesso all’istante – che quale medico è ovviamente tenuto al segreto professionale – unitamente alla presente decisione.

5.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico del dr. med. IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.