Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2008.392

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 gennaio 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi ed Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9.12.2008 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;

premesso che le osservazioni 29.12.2008 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, essendo state introdotte in maniera tardiva, non vengono considerate;

rilevato che l’avv. PI 2, PI 3 (patr. da: avv. PR 2, __________) e PI 4, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________) – interpellati – non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una segnalazione da parte di un commissario concordatario, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per titolo di reati patrimoniali e fallimentari nei confronti di organi e/o collaboratori di diverse società, tra cui la __________ __________, tutte nel frattempo fallite (inc. MP __________).

Il procedimento penale è ancora pendente presso il Ministero pubblico.

2.

Presso il IS 1 sono pendenti tre distinti ricorsi aventi quale oggetto decisioni risarcitorie ex art. 52 LAVS rese dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti degli ex amministratori della __________ __________, ossia nei confronti dell’avv. PI 2, di PI 3 e di PI 4 (quest’ultima in qualità di erede dell’ex amministratore __________ __________, deceduto l’__________) (inc. __________).

3.

Con la presente istanza il vicepresidente del IS 1 Raffaele Guffi chiede a questa Camera l’autorizzazione di poter consultare gli atti dell’incarto penale MP __________, di poter estrarre copia dei documenti necessari ai fini del giudizio e di poter trasmettere gli stessi alle parti implicate nelle suddette procedure. Evidenzia che l’oggetto in discussione è la responsabilità delle citate persone e il ruolo da loro assunto riguardo al mancato versamento di contributi sociali, allegando parimenti copia dello scritto 5.12.2008 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, da cui emerge che quest’ultimo ha comunicato al IS 1 che nel frattempo sono caduti i motivi che ostavano all’accesso agli atti dell’incarto penale in questione (AI 219 – inc. MP __________).

Come esposto in entrata, le osservazioni 29.12.2008 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, essendo tardive, non vengono considerate.

Dal canto loro, l’avv. PI 2, PI 3 e PI 4 – interpellati da questa Camera – non hanno presentato osservazioni in merito alla richiesta del IS 1.

4.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

5.

Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal vicepresidente del IS 1 nella sua istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto penale – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, considerato inoltre che le procedure pendenti presso il TCA (inc. __________) e il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ riguardano anche la __________ __________, nel frattempo fallita.

In siffatte circostanze, questa Camera autorizza un giudice, oppure un vicecancelliere, del IS 1 ad accedere all’intero incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico, dopo la crescita in giudicato della presente decisione, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, compatibilmente con i suoi impegni, tenuto conto anche del fatto che il procedimento penale si trova ancora in fase istruttoria.

Il giudice rispettivamente il vicecancelliere è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini dei tre procedimenti ricorsuali di cui agli incarti __________ pendenti presso il IS 1.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando.

Richiamato l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart l’assicuranza per vegls e survivents, Art. 52 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Juni 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Oktober 2019, 1. Januar 2021, 18. Juni 2021, 10. November 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.