Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2009.115

Istanza di ispezione degli atti. terzo (società) quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 maggio 2009/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/25.3.2009 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti di un procedimento penale archiviato;

richiamate le osservazioni 7/8.4.2009 di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), e 4.5.2009 degli eredi fu __________ __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), entrambe concludenti per la reiezione dell’istanza;

richiamate altresì le osservazioni 9/10.4.2009 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che evidenzia che nel caso in esame l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP sia tutt’altro che pacifico, rimettendosi contestualmente al prudente giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di un incidente della circolazione stradale avvenuto a __________, l’__________, avente quali protagonisti un conducente di un’autovettura e due pedoni (nell’ambito del quale è deceduto __________ __________), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato in una sentenza di condanna a carico dell’automobilista (inc. TPC __________ / __________).

2.

Con la presente istanza la IS 1, __________, per il tramite di __________ __________ (ndr: di cui non è dato a sapere che ruolo rivesta in seno alla medesima), società con sede a __________, chiede di poter ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti riguardanti il surriferito procedimento penale.

A suffragio della sua richiesta, la società istante ha precisato che "(…). Stiamo realizzando per il canale della televisione pubblica __________, __________ __________ __________, un documentario sulla fine della __________ __________ __________. __________ __________ è stato una figura centrale nell’apparato dell’__________ __________, e per tale ragione le circostanze relative alla sua morte rivestono anche un interesse pubblico a causa del ruolo storicamente rilevante rivestito da questo personaggio. (…)" (istanza 19/25.3.2009).

Come esposto in entrata, PI 2 e gli eredi fu __________ si oppongono alla richiesta, mentre il procuratore pubblico – mettendo comunque in discussione l’interesse giuridico legittimo da parte della società istante – si rimette al prudente giudizio di questa Camera.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Va anzitutto rilevato che la IS 1 non è stata parte al procedimento penale, nel frattempo archiviato, e di cui chiede l'ispezione degli atti.

A ciò aggiungasi che gli interessi delle parti al procedimento penale, in particolare della vittima dell’incidente della circolazione stradale (┼ __________ __________) rispettivamente dei suoi eredi, così come del resto anche quelli di PI 2 – i quali peraltro si oppongono, a ragione, alla richiesta – prevalgono chiaramente sugli interessi della società istante (di cui non è nemmeno dato a sapere l’esatto scopo sociale, non essendo stato prodotto il relativo estratto del registro di commercio), che è apparentemente intenzionata a realizzare per la televisione pubblica __________ un documentario sull’ex __________, avendo a sua mente ┼ __________ __________ assunto, da un profilo storico, un ruolo centrale in quel periodo e le cui circostanze di morte rivestirebbero un interesse pubblico.

Il procedimento penale, nel frattempo terminato, di cui si chiede la compulsazione, è del resto sfociato in una sentenza di condanna da parte della Corte delle assise correzionali: durante il pubblico dibattimento si è ampiamente e dettagliatamente discusso sulla dinamica dell’incidente della circolazione stradale e gli organi di stampa e i mass media ne hanno sicuramente riferito.

In siffatte circostanze, la società istante non può far valere alcun interesse giuridico legittimo alla compulsazione dell'incarto penale ai sensi dell'art. 27 CPP e l’istanza deve conseguentemente essere respinta.

5.

L’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.