Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2009.153

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 giugno 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/16.4.2009 – completata il 29.5./2.6.2009 – presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta 3.4.2009 è pervenuta al Ministero pubblico il 7.4.2009, che in data 16.4.2009 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera;

ritenuto che, su richieste 21.4.2009 e 18.5.2009 di questa Camera, IS 1 ha completato la sua istanza il 29.5./2.6.2009;

richiamate le osservazioni 15.6.2009 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica di rimettersi al giudizio di questa Camera;

richiamate altresì le osservazioni 10/12.6.2009 di PI 3, concludenti per la reiezione dell’istanza;

rilevato che PI 2 è nel frattempo deceduto;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito della querela 16.12.1998 sporta da PI 2 – deceduto il __________ – nei confronti dell’allora moglie PI 3 per le ipotesi di reato di appropriazione semplice e furto, poiché quest’ultima avrebbe prelevato da un libretto al portatore l’importo di CHF 43'666.75, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno 21.4.1999 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Bertoli per recesso di querela (NLP __________ – inc. MP __________).

2.

Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – IS 1, figlia di †PI 2 e PI 3, chiede di ottenere, in copia, il rapporto di polizia relativo al suddetto incarto penale.

A suffragio della sua richiesta afferma che "(…) durante un interrogatorio di mia madre (…), la stessa disse che il libretto al portatore (di cui lei prelevò l’intera somma) le fu dato da me e nell’interrogatorio appare il mio nome, motivo per cui in quanto parte di causa chiedo di avere copia degli atti" (completazione dell’istanza 29.5./2.6.2009).

3.

Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera. PI 3, dal canto suo, si oppone alla richiesta, asserendo che da diversi anni e, soprattutto dalla morte dell’ex marito, sua figlia IS 1 continuerebbe a crearle dei problemi così come ai suoi due fratelli. PI 2 non ha potuto essere interpellato, essendo nel frattempo deceduto.

4.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

5.

Dagli atti dell’incarto penale in questione emerge che IS 1 è stata interrogata in qualità di teste, ma non risulta che la stessa sia stata parte al procedimento penale in qualità di parte lesa o si sia costituita parte civile. Ciò posto e considerato inoltre l’esito del procedimento penale, che oltre dieci anni fa è sfociato in un decreto di non luogo a procedere interno per recesso di querela da parte di PI 2, nel frattempo deceduto, non si può ritenere che IS 1 abbia un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP che prevale sugli interessi delle parti coinvolte (†PI 2 e PI 3) al procedimento penale.

6.

L’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.