Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2009.193

Istanza di ispezione degli atti. Polizia cantonale - Servizio autorizzazioni quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 giugno 2009/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/14.5.2009 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti di un incarto penale in relazione ad una domanda di restituzione di armi da fuoco e munizioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito dei fatti accaduti a __________, il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 sfociato nel decreto di accusa 2.12.2008, mediante il quale il procuratore pubblico Mario Branda lo ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni ai sensi dell’art. 33 vLArm "per avere, il __________, ad __________, benché sprovvisto di permesso, estraendo e puntando in direzione di più persone una rivoltella carica di cinque colpi marca __________, intenzionalmente portato senza diritto un’arma" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 6'300.--, corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da CHF 140.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti la confisca della citata rivoltella e il dissequestro "(…) nelle mani dell’Ufficio dei permessi delle ulteriori armi in sequestro (…) per le verifiche di sua competenza" (cfr., nel dettaglio, decreto di accusa 2.12.2008, DA __________ – inc. MP __________).

Il surriferito decreto d’accusa è cresciuto in giudicato il 7.1.2009.

2.

Con la presente istanza la Polizia cantonale, per il tramite del Servizio autorizzazioni (autorità che, come si vedrà in seguito, ha sostituito l’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell’immigrazione), chiede di poter visionare il surriferito incarto penale, avendo in data 16.12.2008 PI 2, per il tramite del suo patrocinatore, chiesto la restituzione delle armi da fuoco e delle munizioni dapprima poste sotto sequestro su ordine del procuratore pubblico (verbali di sequestro 23.6.2008, doc. 7 e doc. 8 annessi al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 9.7.2008, AI 4, inc. MP __________) e poi dissequestrate, sempre su ordine del procuratore pubblico, a favore dell’allora competente Ufficio dei permessi, per le verifiche del caso (cfr., per il dettaglio delle armi e delle munizioni, considerando 5, p. 2, del decreto di accusa 2.12.2008, DA __________ – inc. MP __________).

Questa Camera non ha ritenuto necessario di interpellare il magistrato inquirente e PI 2, considerato che è stato quest’ultimo, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, a domandare la restituzione delle armi e delle munizioni poste sotto sequestro nell’ambito del citato procedimento penale e ritenuto inoltre che il procuratore pubblico Mario Branda ha dissequestrato questi oggetti nelle mani dell’allora competente Ufficio dei permessi (ora sostituito dalla Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni) per le verifiche di sua competenza.

3.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

Va preliminarmente rilevato che in data 12.12.2008 è entrata in vigore la revisione della Legge sulle armi (LArm, RS 514.54) e la relativa ordinanza. Per questo motivo il Consiglio di Stato, mediante il messaggio no. 6103 del 19.8.2008, ha proposto la revisione della Legge di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 31.1.2000.

La Commissione della legislazione, mediante il rapporto no. 6103 R dell’1.4.2009 sul messaggio 19.8.2008 concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), ha invitato il Gran Consiglio a entrare in materia sul messaggio del Consiglio di Stato no. 6103 e ad approvare l’annesso disegno di Legge cantonale sulle armi con le modifiche proposte al titolo e all’art. 7 cpv. 1.

In data 1°.5.2009 il Regolamento della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 17.10.2000 (RLCLArm) ha subito una modifica:

la denominazione "Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio dei permessi" è stata sostituita con "Polizia cantonale" (BU 21/2009 del 5.5.2009).

Ne discende che l’autorità ora competente ad applicare la LArm e la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) non è più l’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, bensì la Polizia cantonale (per il tramite del suo Servizio autorizzazioni) (art. 1 cpv. 1 RLCLArm).

5.

Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, la finalità per cui è chiesta la compulsazione dell’incarto penale MP __________, e considerato inoltre il tenore dell’art. 13 cpv. 1 LCArm (secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della presente legge) – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, considerati in particolare i fatti oggetto del decreto di accusa 2.12.2008.

In siffatte circostanze, dopo la crescita in giudicato della presente decisione, questa Camera trasmetterà l’intero incarto penale MP __________ direttamente a __________, ora capo del Servizio autorizzazioni della Polizia cantonale.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato l’art. 13 cpv. 1 LCLArm, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.