Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2009.222

Ricorso in materia di sequestro. ricevibilità. tempestività

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 giugno 2009/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 8/9.6.2009 presentato da

IS 1

contro

la decisione 7.5.2009 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli (inc. __________) che ha respinto un reclamo contro un ordine di sequestro emanato nel contesto del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto e in diritto

che con decisione 7.5.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________) ha respinto, per quanto ricevibile, un reclamo presentato dal qui ricorrente contro un ordine di sequestro emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nel quadro del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;

che la decisione impugnata è stata inviata per raccomandata il giorno medesimo dell’emanazione (copia della busta con il numero della raccomandata allegata al ricorso 8/9.6.2009), ed è pervenuta all’ufficio postale il giorno seguente (ricerca postale);

che a seguito di un “ordine di trattenere la corrispondenza” dato alle poste dal qui ricorrente in data 29.4.2009, la sua corrispondenza è stata trattenuta fino al 2.6.2009, come peraltro ammesso nel ricorso e documentato con l’ordine scritto impartito alle poste allegato al gravame;

che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (come ricordato peraltro dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata, punto 7, p. 3) che l’ordine di posta da trattenere non permette di interrompere i termini di ricorso (al di là degli usuali sette giorni di giacenza delle raccomandate), e che ciò vale a maggior ragione per chi sa dell’esistenza di una procedura che lo concerne;

che il termine di dieci giorni di ricorso dell'art. 285 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere al più tardi il 15.5.2009 (giorno di scadenza del termine di giacenza di sette giorni), ed è venuto a scadere il 25.5.2009;

che l'istanza è stata spedita l’8.6.2009 ed è pervenuta a questa Camera il giorno successivo (cfr. timbri sulla busta agli atti);

che quindi il gravame è manifestamente tardivo, ciò che esclude l’esame del merito;

che la situazione di fatto chiara e la manifesta tardività del ricorso esclude di interpellare il ricorrente ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;

che la tardività del ricorso non priva il ricorrente della possibilità di chiedere nuovamente una decisione di dissequestro al procuratore pubblico;

che il gravame, in quanto tardivo, è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 e ss. CPP, sulle spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 284 und Art. 285 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.