Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2009.230

Istanza di ispezione degli atti. terzo / rappresentante quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

6 luglio 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/15.6.2009 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione alla trasmissione, in copia, della querela, dei riscontri e delle conclusioni rilevati dalla polizia riguardanti l’incarto penale NLP __________;

premesso che la richiesta datata 4.6.2009 è giunta al Ministero pubblico l’8.6.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 10/15.6.2009;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In data 7/8.5.2007 IS 1, in nome e per conto di __________ __________ e mediante l’apposito formulario, ha sporto querela penale nei confronti di ignoti per le ipotesi di reato di abuso di impianti di telecomunicazioni, minaccia e violazione di domicilio.

Il procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno (con motivazione sommaria) 14.6.2007 emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti per ritiro della querela, poiché __________ __________ – interrogata l’1.6.2007 dalla polizia – ha dichiarato che la querela è stata presentata da IS 1, suo ex amico, e che non è intenzionata a proseguire con tale procedimento (inc. NLP __________).

2.

Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – IS 1 chiede di poter ottenere, in copia, la querela e i riscontri e le conclusioni rilevati dalla polizia del surriferito incarto penale, senza ulteriormente specificare i motivi a fondamento della sua richiesta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nella fattispecie in esame il qui istante non è stato parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, in quanto aveva presentato la querela 7/8.5.2007 quale rappresentante. Non è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a favore di IS 1 ad ottenere copia degli atti del procedimento penale, peraltro arenatosi per effetto di ritiro della querela da parte di __________ __________.

5.

L’istanza è respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, c/o __________, __________, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.