Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2009.317

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena (GIAP) in materia di congedo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 settembre 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 19/21.8.2009 presentato da

RI 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione emanata il 12.8.2009 dal giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi con la quale ha respinto la sua richiesta per un primo congedo (inc. GIAP __________);

richiamate le osservazioni 26/27.8.2009 del giudice dell’applicazione della pena (GIAP) mediante le quali si conferma nella propria decisione;

richiamate le osservazioni 26/27.8.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure mediante le quali chiede la conferma della decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto

a. Con giudizio 10.9.2008 la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ripetuto furto aggravato, di ripetuta ricettazione aggravata, di ripetuto danneggiamento, di ripetuta violazione di domicilio e di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. L’ha quindi condannato alla pena detentiva di tre anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________). Sulla commisurazione della pena ha ovviamente inciso la situazione di recidiva specifica.

b. La Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 30.12.2008, ha parzialmente accolto il ricorso per cassazione 3.11.2008 di RI 1 prosciogliendolo da alcune fattispecie e condannandolo alla pena detentiva di due anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. __________).

c.Con decisione 23.1.2009, il giudice dell’applicazione della pena ha respinto una prima domanda di congedo.

d. Con decisione 26.3.2009, il medesimo giudice ha respinto una seconda richiesta di primo congedo, in considerazione anche del piano di esecuzione della sentenza (PES) allestito il 2.3.2009 e all’esecuzione del quale il ricorrente non ha aderito.

e.Con decisione 10.6.2009, qui impugnata, il giudice dell’applicazione della pena ha respinto una terza richiesta di primo congedo del qui ricorrente. Il successivo gravame del 22/23.6.2009 è stato respinto da questa Camera in data 7.9.2009 (inc. CRP __________).

f. Con decisione 3.7.2009 il medesimo giudice ha respinto un’ulteriore richiesta di primo congedo, in quanto non erano emersi elementi nuovi rispetto alle precedenti decisioni.

g. Con ulteriore richiesta del 22/24.7.2009 RI 1 ha chiesto nuovamente un primo congedo. Il giudice dell’esecuzione della pena ha respinto la richiesta con decisione del 12.8.2009, considerato come non ci fossero elementi nuovi tali da discostarsi dalla precedente decisione del 3.7.2009 (inc. __________).

h. Avverso la decisione è insortoRI 1 con gravame del 19/21.8.2009. Il ricorrente si lamenta anzitutto della sua mancata audizione prima dell’emanazione della decisione impugnata, adducendo la violazione del diritto di essere sentito. Argomenta che la richiesta di audizione (formulata dal ricorrente personalmente e dal patrocinatore) aveva quale scopo anzitutto quello di prendere visione dei preavvisi emanati dai servizi carcerari, per poi potere prendere posizione compiutamente sui medesimi. Il ricorrente lamenta anche il non invio di detti preavvisi, ciò che ulteriormente costituirebbe una violazione del diritto di essere sentito. Per il ricorrente la sua audizione avrebbe dovuto infine permettergli di esporre i progressi da lui compiuti nell’ambito dell’esecuzione della pena, quali la richiesta di sostegno psicologico, il risarcimento delle vittime messo in opera, la richiesta di trovare un lavoro onesto (ignorata dai servizi). Per questi motivi, il ricorrente contesta l’argomentazione del giudice secondo cui non ci sarebbero elementi nuovi che meriterebbero di essere discussi. Anche la mancata entrata in materia sulla richiesta di congedo fintanto che sia pendente un gravame (relativo ad una precedente richiesta di primo congedo) sarebbe costitutiva di diniego di giustizia materiale. Per tutti questi motivi il ricorrente chiede l’annullamento della decisione, con rinvio dell’incarto per nuova decisione.

in diritto

1.

Il giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, secondo cui è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena – ha respinto l’istanza di RI 1 con la quale aveva postulato il primo congedo (decisione 10.6.2009, inc. __________).

Giusta l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.

Il gravame 19/21.8.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

La materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal diritto federale dall’1.1.2007, ovvero dall’entrata in vigore della revisione della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati conclusi tra i cantoni.

2.2

Giusta l’art. 75 cpv. 3 CP il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione (PES) con il detenuto; questo piano contiene, tra l’altro, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea 2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP).

Le relazioni sono regolamentate dall’art. 84 cpv. 6 CP: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati” (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP).

Come chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia l’art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d’esecuzione penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).

2.3

La materia è inoltre disciplinata dall’art. 45 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.

L’esecuzione delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del 10.4.2006 [e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5 cpv. 1 lit. a: un’autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato almeno un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“Il congedo non è un diritto del carcerato” (art. 78 RCPT); “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario” (art. 80 cpv. 1 RCPT)].

2.4

In ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell’applicazione della pena deve di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

3.

Nel presente caso, la richiesta respinta e qui impugnata è la quinta presentata dal ricorrente. Rispetto alle precedenti non sono stati addotti elementi nuovi. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, i “progressi” nell’esecuzione della pena (richiesta di sostegno psicologico, risarcimento delle vittime messo in opera, richiesta di un lavoro onesto) erano già stati addotti nella precedente procedura relativa alla richiesta di congedo, respinta il 10.6.2009 (decisione del 7.9.2009, inc. CRP __________, punto 3, p. 6), senza che gli stessi fossero stati ritenuti rilevanti. Per il resto, non ci sono elementi nuovi a sostengo della richiesta formulata dal ricorrente.

4.

In simili circostanze, vanamente è invocato dal ricorrente l’argomento della violazione del diritto di essere sentito, a motivo della sua mancata audizione.

Anzitutto perché rispetto alle precedenti decisioni, non sono invocati nuovi motivi. Perciò anche i preavvisi dei servizi penitenziari non si discostano dai precedenti.

Inoltre, in caso di presentazione di ripetute richieste di congedo senza il sostegno di fatti nuovi e rilevanti, la richiesta di un’ulteriore audizione appare francamente inutile, financo provocatoria. Nel presente caso si è confrontati con ripetute richieste di congedo, senza addurre fatti nuovi, addirittura presentate prima ancora del termine della procedura relativa alla precedente richiesta. Tanto che dopo la decisione del giudice qui impugnata (del 12.8.2009), e immediatamente dopo la presentazione del presente gravame (del 19/21.8.2009), in data 24.8.2009 (tre giorni dopo la presentazione del gravame) RI 1 ha presentato un’ulteriore richiesta di primo congedo (allegata alle osservazioni 26/27.8.2009 del SEPEM). Pretendere un automatismo (richiesta di primo congedo, conseguente audizione) in assenza di fatti nuovi e rilevanti, in presenza di successive richieste (simili), assurge a situazione abusiva, e come tale non meritevole di tutela.

5.

Non miglior fortuna merita la censura di diniego di giustizia materiale, addotta con riferimento al ricorso pendente presso questa Camera (inc. __________). Nella decisione impugnata, il giudice non si è rifiutato di entrare nel merito, e neppure ha sospeso la richiesta fino al momento della decisione su ricorso di questa Camera. Il giudice ha deciso la richiesta di congedo, respingendola, e rinviando per il merito alle conclusioni della precedente decisione. L’argomento del diniego di giustizia è invocato a torto.

6.

Per il resto, il ricorso non argomenta nel merito, di modo che questa Camera può dispensare dall’esaminarlo, ritenuto che in assenza di fatti nuovi si può, per economia di decisione, ulteriormente rinviare alla precedente decisione del 7.9.2009 (inc. __________).

7.

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 75 cpv. 3 e 84 cpv. 6 CP, 339 e 341 CPP e ogni altra norma applicabile

pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.--, e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3.

Rimedio di diritto

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4.

Intimazione:

Dipartimento Istituzioni Sezione esecuzione pene e misure, 6807 Taverne

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 75 und Art. 84 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 339 und Art. 341 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.