Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2009.391

Istanza di ispezione degli atti. Assicurazione quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

26 gennaio 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/19.10.2009 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 15.4.2009 (NLP __________) e della sentenza emessa da questa Camera in data 3.9.2009, concernenti entrambe PI 2, suo assicurato (inc. CRP __________);

richiamato lo scritto 27.10.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella con il quale comunica di non avere osservazioni in merito;

preso atto che PI 2, PI 3 e PI 4, interpellati, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Con esposto 20.1.2005/14.3.2005 PI 2 ha querelato PI 3 e PI 4 per titolo di vie di fatto e di danneggiamento in relazione ad alcuni fatti occorsi a __________ nel gennaio 2005.

Il procuratore pubblico Moreno Capella ha decretato in data 15.4.2009 il non luogo a procedere in capo all'esposto sopraindicato (NLP __________). Con istanza di promozione dell'accusa 27/28.4.2009 PI 2 ha contestato il predetto decreto. Tale istanza è stata dichiarata irricevibile da questa Camera con sentenza 3.9.2009 (cfr. inc. CRP __________).

2.

Con richiesta 14/19.10.2009 la IS 1, in qualità di assicuratore LAINF di PI 2, chiede, "per incombenze assicurative", di poter ricevere copia del decreto di non luogo a procedere 15.4.2009 e della successiva sentenza di questa Camera (cfr. istanza 14/19.10.2009).

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Questa Camera riconosce, di principio, alle compagnie di assicurazione chiamate ad intervenire in relazione a fatti oggetto di un'inchiesta penale un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti. Ciò anzitutto per un motivo giuridico, dovendo le compagnie di assicurazione intervenire per risarcire, sia su base legale, sia su base contrattuale, l'assicurato; altresì per un motivo sostanziale: per agevolare un risarcimento adeguato e tempestivo del danno subito dalle parti lese. Infine anche per un motivo procedurale: gli assicuratori che intervengono a coprire il danno, diventano cessionari o subrogati delle/nelle pretese precedentemente della parte lesa, eventualmente parte civile: in quanto cessionari o subrogati, non possono costituirsi parte civile nel procedimento, poiché non danneggiati personalmente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4, p. 218; L. MARAZZI, Il Giar l’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 38) e quindi non possono usufruire dei diritti di accesso agli atti della parte civile (cfr. sentenza 14.2.2007, inc. CRP 60.2007.23).

5.

Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo della compagnia istante a ricevere copia delle sentenze richieste, in quanto chiamata ad intervenire quale assicuratore LAINF di PI 2.

6.

L'istanza è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere 15.4.2009 (NLP __________) e della sentenza 3.9.2009 di questa Camera (inc. CRP __________) saranno trasmesse in allegato alla presente decisione indirizzata alla compagnia di assicurazione istante.

7.

La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,

pronuncia

1.

L'istanza è accolta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.