Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2009.46

Istanza di ispezione degli atti. Istituto delle assicurazioni sociali - Ufficio assicurazione invalidità quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 febbraio 2009/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/9.2.2009 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere ragguagli in merito alla causa del decesso di una persona;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In data 5.6.2007, in un appartamento, è stato rinvenuto il corpo esamine di una persona identificata in __________ (__________). Il Ministero pubblico ha conseguentemente aperto d’ufficio un procedimento penale nell’ambito del quale l’allora procuratore pubblico Marco Villa ha ordinato l’autopsia sulla salma per stabilire l’esatta causa del suo decesso (inc. MP __________).

2.

Con la presente istanza l’istituto istante chiede a questa Camera ragguagli sulla causa del decesso di __________, poiché senza tali informazioni il Servizio medico regionale dell’AI (SMR) e l’Ufficio AI non sarebbero in grado di entrare nel merito della richiesta di prestazione AI tuttora pendente.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso – richiamati in particolare l’art. 29 cpv. 1 LAI (secondo cui il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni), l’art. 30 LAI (secondo cui il diritto alla rendita si estingue con l’inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS o con la morte dell’avente diritto), l’art. 57 lit. g LAI (secondo cui gli uffici AI hanno il compito di emanare le decisioni sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità), l’art. 32 cpv. 1 lit. a LPGA (secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni) e ritenuti i motivi addotti dall’istituto istante, il quale deve emanare una decisione riguardo all’erogazione di prestazioni AI – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come peraltro già ammesso da questa Camera in precedenti casi (decisione 1.10.2008, inc. 60.2008.254; decisione 3.10.2007, inc. 60.2007.249; decisione 8.5.2006, inc. 60.2006.135; decisione 15.12.2005, inc. __________).

Copia della relazione sugli accertamenti necroscopici eseguita sulla salma di __________ datata 7.6.2007 (AI 3), copia del "rapport d’analyse TOX / __________" datato 7.12.2007 (AI 6) e copia del rapporto 16.1.2008 contenente la diagnosi medicolegale inerente a __________ (AI 9) – da cui emerge la causa del decesso di quest’ultimo – vengono trasmesse all’istituto istante unitamente alla presente decisione.

5.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Visto l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 27 CPP, la LPGA, la LAI ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Art. 29, Art. 30 und Art. 57 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Juni 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 29 und Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Oktober 2019, 1. Januar 2021, 18. Juni 2021, 10. November 2021, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.