Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2009.61

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 febbraio 2009/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/17.2.2009 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia di un incarto penale nel frattempo archiviato;

premesso che l’istanza datata 10.2.2009 è pervenuta al Ministero pubblico il 12.2.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 16/17.2.2009, rimettendosi al suo giudizio;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito della denuncia sporta in sede di polizia il 31.1.2006 da IS 1 riguardo a presunti fatti accaduti tra la fine del mese di agosto e l’inizio del mese di settembre 2004 presso un parcheggio a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ __________ per le ipotesi di reato di violenza carnale e coazione sessuale, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 16.12.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (NLP __________).

2.

Con la presente istanza IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del rapporto di polizia allestito nell’ambito del surriferito procedimento penale.

Il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale denunciante) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.7.2008, poiché il procedimento penale l’ha interessata personalmente in veste di denunciante. Copia del rapporto richiesto viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.