Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2010.14

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

29 gennaio 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15.1.2010 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

richiamato lo scritto 18/19.1.2010 della Pretura penale con il quale dichiara di non aver particolari osservazioni in merito e di preavvisare favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Contro __________ il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per il reato di falsità in documenti, sfociato nel decreto d’accusa 31.10.2005 (DA __________) ed infine nella sentenza di condanna 11.4.2006 della Pretura penale (inc. __________). Tale sentenza è cresciuta in giudicato.

2.

Presso la IS 1 istante è pendente un’azione civile promossa direttamente in appello dalla __________ nei confronti di __________. Nell'azione civile l’attrice chiede alla parte convenuta il risarcimento del presunto danno che quest'ultima le avrebbe causato (inc. __________).

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

5.

Nel caso in esame è dato certamente un nesso tra l’incarto penale richiamato e la causa civile pendente presso la IS 1 istante essendo i due procedimenti strettamente connessi.

Di conseguenza gli atti del procedimento penale potrebbero, se del caso, avere una loro rilevanza ai fini del giudizio civile.

È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

6.

L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso alla IS 1 istante unitamente alla copia della presente decisione, con l’incombenza di ritornarlo direttamente alla Pretura penale.

7.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dellaIS 1 istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1__________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.