Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2010.213

Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziairia. Bagatelldelikte

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 luglio 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 28/30.6.2010 presentato da

RI 1

contro

la decisione 16.6.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli in materia di assistenza giudiziaria (inc. GIAR __________);

richiamate le osservazioni 2/5.7.2010 del sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas, che postula la reiezione del gravame;

richiamate le osservazioni 12.7.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che nell'ambito del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (decreto d'accusa 7.6.2010, DA __________), con istanza 14/15.6.2010 RI 1 ha postulato la nomina di un difensore d'ufficio e la concessione del gratuito patrocinio (scritto 14/15.6.2010, inc. GIAR __________);

che con decisione 16.6.2010 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto la richiesta, ritenuto in particolare che nel caso in esame non sarebbero adempiute le condizioni per la nomina di un difensore d'ufficio, essendo in presenza di un "Bagatelldelikt" che non presenterebbe difficoltà giuridiche e fattuali particolari; inoltre "(…) in caso di opposizione, l'accusato è sicuramente in grado di far valere le sue eventuali ragioni, senza necessità di assistenza legale, davanti al Pretore penale e questi di valutare se alla fattispecie sia applicabile l'art. 19b LFStup (…)" (decisione GIAR 16.6.2010, inc. GIAR __________);

che con il presente e tempestivo gravame, inviato al Ministero pubblico che l'ha poi trasmesso a questa Camera (per quanto di sua competenza), RI 1 impugna la decisione sopraindicata sostenendo che, nella stessa, "(…) si presuppone che i miei diritti non siano colpiti in misura importante ma il fatto che, anche se solo per una durata di 2 anni, il reato che mi si attribuisce venga inscritto al casellario giudiziario, nuoce i miei interessi in maniera rilevante. (…). Si fa riferimento al fatto che sarei in grado di far valere i miei diritti ma legalmente parlando non è così, (per esempio spiegatemi che cosa significano i seguenti articoli di legge: 56 bis CPP e 3 ss, 26 e 35 Lag). Una decisione negativa da parte vostra mi impossibiliterebbe definitivamente ad avere una difesa legale adeguata, in quanto non potrei far fronte economicamente ad un avvocato di mia fiducia (…)" (ricorso 28/30.6.2010);

che la competenza di questa Camera a decidere in merito al ricorso 22/23.1.2008 si fonda sull’art. 35 della Legge sul patrocinio d’ufficio e l’assistenza giudiziaria (Lag);

che il patrocinio d’ufficio consiste nella designazione di un patrocinatore quando, davanti alle autorità giudicanti del Cantone, nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio, una persona non è in grado o rifiuta di procedere alla designazione con atti propri (art. 2 cpv. 1 Lag);

che pertanto la nomina di un patrocinatore d’ufficio presuppone che il richiedente non sia in grado di difendersi da sé e che il caso non sia di poca importanza (cfr. messaggio n. 5123 del 22.5.2001 e rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 2);

che in ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) (cfr. art. 22 ss. Lag);

che nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione 1B_52/2010 del 4.3.2010; decisione 1B_153/2007 del 25.9.2007; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 491 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che nella fattispecie in esame, con decreto 7.6.2010 il sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha posto in stato d'accusa davanti alla Pretura penale RI 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di CHF 150.--, corrispondente a 5 aliquote da CHF 30.-- ciascuna, ed alla multa di CHF 300.--, siccome ritenuto colpevole di infrazione alla LStup "(…) per avere (…) offerto (…) della marijuana (una 'canna') (…)" e di contravvenzione alla LStup "(…) per avere (…) acquistato e consumato personalmente almeno 36 grammi di marijuana e un grammo di cocaina (…)" (decreto d'accusa 7.6.2010, DA __________);

che contro suddetto decreto il ricorrente, con scritto 14.6.2010, ha inoltrato formale opposizione;

che non appare che gli interessi del ricorrente siano colpiti in misura importante e non sembra nemmeno che la fattispecie, alla base del decreto d'accusa, presenti particolari problemi di fatto o imponga approfondimenti specifici dal profilo giuridico (il ricorrente del resto nemmeno lo sostiene) come rettamente rilevato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto;

che il ricorrente afferma di non comprendere "(…) il motivo di una iscrizione nel casellario in quanto si tratta di 'Bagatelldelikte'" (scritto 28/30.6.2010);

che giusta l'art. 366 CP nel casellario giudiziale si iscrivono, segnatamente, le condanne per crimini e delitti, sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura, e le condanne per contravvenzioni al codice penale o ad altre leggi federali; pertanto anche i casi di reati minori, che comportano una pena pecuniaria di poco conto ed una multa ("Bagatelldelikte");

che anche il fatto che la condanna di RI 1, verrà, se del caso, iscritta a casellario, non significa ancora che i suoi interessi siano colpiti in misura tale da giustificare la concessione di un patrocinatore d'ufficio e del gratuito patrocinio;

che ciò posto, si deve concludere che il ricorrente appare in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell'opposizione al decreto d'accusa, segnatamente di fornire le spiegazioni in relazione ai fatti accaduti e di contestare la condanna del sostituto procuratore pubblico, anche senza l'ausilio di un patrocinatore, non essendo impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi;

che RI 1 chiede inoltre, di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio ["(…) non potrei far fronte economicamente ad un avvocato di mia fiducia (…)" (ricorso 28/30.6.2010)], senza però produrre alcun documento attestante la sua asserita indigenza;

che pertanto, per tutti i motivi sopraindicati, non si impone la designazione di un difensore d'ufficio (e quindi neppure la concessione del gratuito patrocinio), non essendo gli interessi del ricorrente colpiti in misura importante ed il caso non presentando difficoltà tali da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato;

che ciò nonostante RI 1 può, se lo desidera, avvalersi del patrocinio di un difensore di fiducia;

che il ricorso va pertanto respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 366 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.