Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2010.27

Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 febbraio 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.11.2009/29.1.2010 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un proprio verbale reso in occasione di una querela contro ignoti;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente in polizia in data 30.11.2009, ed è poi stata trasmessa in data 21.1.2010 al Ministero pubblico, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 28/29.1.2010;

ritenuto che questa Camera, con scritto 29.1.2009, ha chiesto all’istante di precisare i motivi della sua richiesta;

preso atto dello scritto 8/9.2.2010 dell’istante mediante il quale evade la surriferita richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una querela inoltrata in data 16.11.2009 da parte dell’istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________). Sentita in polizia in data 30.11.2009, l’istante ha ritirato la querela, ciò che ha portato ad un decreto di non luogo a procedere del 2.12.2009 (NLP __________).

2.

Con la sua istanza IS 1 chiede di poter ricevere copia dei documenti da lei firmati in occasione del suo interrogatorio.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.

6.

L’istanza è accolta. Fotocopia degli atti sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

7.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 180.-- (centottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.