Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2010.54

Istanza di ispezione degli atti. già indagato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 marzo 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25.1/15.2.2010 presentata da

IS 1

IS 2

entrambe patr. da: PR 1

mediante la quale chiedono di poter avere accesso agli atti di un procedimento penale concluso e di un procedimento rogatoriale pendente;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.A seguito di una segnalazione in tema di riciclaggio di denaro del 14.8.2000, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (__________) a carico delle qui istanti e di __________. Il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 29.10.2007 (__________).

A seguito di una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla __________ presso il tribunale di __________, il Ministero pubblico ha aperto un incarto rogatoriale, tuttora pendente (__________).

2.Con la presente istanza, il patrocinatore di IS 1 e di IS 2 chiede di poter avere accesso agli atti della rogatoria pendente e a quelli del procedimento penale concluso. Nello scritto di trasmissione del 12/15.2.2009 il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso occorre distinguere tra il procedimento interno e quello ragatoriale.

5.Per il procedimento interno (__________) le istanti, pur essendo state parti – quale indagate – al procedimento nel frattempo terminato, devono seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica infatti anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti dopo la conclusione del procedimento (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come indicano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, terminato il procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

6.Nel presente caso non ci sono motivi che rovescino la presunzione di interesse di una ex parte ad accedere agli atti del procedimento a suo carico. Anche il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza.

7.Per quanto riguarda l’incarto rogatoriale (__________), essendo tuttora aperto, l’accesso al medesimo dipende anzitutto dal procuratore pubblico. Inoltre, trattandosi di un procedimento rogatoriale, questa Camera non ha più nessuna competenza al proposito. Inoltre, al procedimento rogatoriale le due istanti non sono direttamente parti.

8.L’istanza è parzialmente accolta. L’incarto MP __________ potrà essere esaminato presso la cancelleria di questa Camera con la possibilità di estrarre fotocopie. Al contrario, la decisione sull’accesso agli atti dell’inc. __________ non compete a questa Camera.

9.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1 e IS 2, __________, in solido.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 81 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.