Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2011.22

Istanza di ispezione degli atti. dottorando di un'università quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

2 marzo 2011/ps

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20.8.2010/3.2.2011 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di una decisione ai fini della sua ricerca scientifica inerente alla responsabilità di utente peer-to-peer (P2P);

premesso che l’istanza datata 20.8.2010 è stata inviata alla Pretura penale, che l’ha ricevuta il 25.1.2011, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, al quale è pervenuta il 27.1.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha a sua volta trasmessa, per competenza, a questa Corte, comunicando di non avere obiezioni all’invio del decreto di accusa 14.12.2009 in forma anonimizzata;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In data 14.12.2009 l’allora sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Canton Ticino una diciottenne siccome ritenuta colpevole di infrazione alla LF sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.--, corrispondente a trenta aliquote da CHF 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel decreto di accusa 14.12.2009 (__________).

Il predetto decreto è cresciuto in giudicato il 18.1.2010.

2.

Con scritto datato 20.8.2010, ricevuto, per competenza, da questa Corte il 3.2.2011, __________ dell’Institut für Wirt-schaftsrecht dell’Università di __________, chiede di ottenere copia della surriferita decisione in forma anonimizzata, essendo importante per la sua ricerca scientifica (tesi di dottorato e progetto di ricerca), facendo dunque valere un interesse scientifico.

Alla sua richiesta ha allegato copia di un articolo apparso sul sito __________ intitolato "__________", che fa riferimento alla predetta decisione di condanna.

Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.

3.

Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).

Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un’espressa norma.

A livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.

4.

L’allora Camera dei ricorsi penali – dal 1°.1.2011 Corte dei reclami penali – aveva già avuto modo di riconoscere un interesse giuridico legittimo della ricerca scientifica (decisione 23.6.2006, inc. CRP 60.2006.181 e riferimenti).

Anche i lavori preparatori della revisione del CPP TI ammettevano un interesse giuridico legittimo a chi intendeva svolgere studi scientifici (Messaggio dell’11.3.1987, n. 3163, p. 10).

Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

Questa Corte permette dunque a terzi che giustificano un interesse scientifico di compulsare (a determinate condizioni) gli atti di un procedimento penale concluso, se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

5.

Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse scientifico di __________, dottorando presso l’Università di __________, ad ottenere copia del decreto di accusa 14.12.2009 (DA __________) anonimizzato, poiché il contenuto del medesimo potrebbe essere utile ai fini della sua ricerca scientifica inerente alla responsabilità di un utente peer-to-peer (P2P).

Considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi riguardo al diritto all’oblio e non è quindi necessario ottenere il consenso da parte dell’imputata.

Di conseguenza copia del decreto di accusa 14.12.2009 (DA __________) – in forma anonimizzata a tutela degli interessi personali dell’imputata – viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione dello scopo della richiesta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 101 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, Art. 62 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2013 erneut konsolidiert.