Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2012.305

Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/imputato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

7 agosto 2012/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/30.07.2012 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia della denuncia di cui all’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 25.07.2012 è giunta al Ministero pubblico il 26.07.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Natalia Ferrara Micocci – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 27/30.07.2012, segnalando di non avere osservazioni da formulare in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che con esposto datato 12.10.2011, ma inviato al Ministero pubblico soltanto il 25/28.11.2011, __________, __________, ha sporto denuncia penale nei confronti di __________, avente diritto economico di __________, __________ (quest’ultima azionista di __________ SA, __________), e __________, amministratore delle due predette società presso la __________ SA, per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita, furto e falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________);

che con decisione 7.12.2011 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento penale in difetto dei presupposti dei reati ipotizzati: “(…) appare (…) evidente che la fattispecie, che concerne le contestazioni sorte in merito ad un contratto di compera vendita, ha mera natura civilistica e dovrà se del caso essere risolta nella competente sede (…)” (decreto di non luogo a procedere 7.12.2011, p. 2, NLP __________);

che con sentenza 7.03.2012 questa Corte ha dichiarato irricevibile il reclamo 16/19.01.2011 presentato da __________ avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________);

che la predetta sentenza non è stata impugnata al Tribunale federale;

che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, della denuncia di cui all’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;

che a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare dell’esposto penale nell’ambito del procedimento arbitrale civile promosso da ____________________ nei suoi confronti, ove ne ha richiesto l’edizione, alla quale la società si è nondimeno opposta (doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte, essendo il qui istante stato parte nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato/imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia dell’esposto penale datato 12.10.2011, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che egli necessita di questo atto nell’ambito del procedimento arbitrale civile promosso nei suoi confronti da __________., denunciante nel procedimento di cui all’incarto MP __________;

che di conseguenza l’esposto penale datato 12.10.2011 (con gli allegati) viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, Art. 62 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2013 erneut konsolidiert.