Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2012.318

Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/imputato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 settembre 2012/ps

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/8.08.2012 presentata dal

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di uno scritto datato __________;

premesso che la richiesta datata 2.08.2012 è giunta alla Pretura penale il 3.08.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 6/8.08.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che con decisione __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato dal __________ IS 1 in materia penale contro la sentenza __________ emanata dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale e contro la sentenza __________ emanata dalla Corte di appello e di revisione penale (cfr., nel dettaglio, decisione TF __________ del __________);

che ai considerandi 4.1. e 4.2. della predetta decisione l’Alta Corte ha esposto quanto segue:

"";

che con la presente richiesta il __________ IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, chiede – richiamando i considerandi della suddetta decisione – di poter ottenere, in copia, lo scritto __________ che la __________ ha inviato alla __________, non avendo mai consultato il voluminoso fascicolo processuale (doc. 1.a);

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento, essendo stato il qui istante parte (quale denunciato/imputato) al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che va anzitutto rilevato che lo scritto __________ richiesto dal qui istante è stato allegato alla denuncia penale __________ presentata dalla __________, per il tramite del suo patrocinatore, nei confronti del __________ IS 1 e di un’altra persona (AI 2 – inc. MP __________);

che il Ministero pubblico a seguito del suddetto esposto penale ha aperto un procedimento penale a carico del __________ qui istante e di un’altra persona sfociato da un lato in un decreto di accusa nei confronti di quest’ultima e dall’altro lato nella decisione TF __________ del __________ di cui si è detto poc’anzi, avendo il procedimento a carico del qui istante conosciuto diversi gradi di giudizio (doc. 3);

che in siffatte circostanze, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che, nella fattispecie in esame – alla luce di quanto sopra esposto – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere, in copia, lo scritto __________ annesso all’esposto penale __________ di cui al procedimento penale sfociato, tra l’altro, nella decisione TF __________ del __________, poiché lo ha interessato personalmente in veste di parte;

che di conseguenza lo scritto __________ richiesto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, Art. 62 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2013 erneut konsolidiert.