Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2012.337

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

24 settembre 2012/dr

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/28.08.2012 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere copia di un decreto di non luogo a procedere emanato a suo carico;

premesso che la richiesta datata 21.08.2012 è giunta al Ministero pubblico il 24.08.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 27/28.08.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che a seguito di una discussione avvenuta il 26.08.2011 durante la notte con il marito, PI 1 si è rivolta alla polizia, ove il medesimo giorno sono stati sentiti entrambi i coniugi;

che l’1.09.2011 il procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di IS 1 per le ipotesi di reato di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) e vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) (NLP __________);

che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP;

che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di non luogo a procedere emanato a carico di quest’ultimo negli scorsi anni, allegando parimenti la relativa procura (doc. 1.a);

che dalla procura datata 2.07.2012 emerge che il legale patrocina IS 1 nell’ambito di un procedimento di separazione/divorzio con la moglie PI 1 (doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 1, accusatrice privata nel procedimento penale sfociato nel NLP __________ (regolarmente passato in giudicato), essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) del citato procedimento nel frattempo archiviato;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 1.09.2011 (NLP __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che egli necessita verosimilmente di questo documento in sede civile nell’ambito del procedimento di separazione/divorzio;

che di conseguenza il decreto di non luogo a procedere richiesto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 126 — gelesen in der Fassung vom 16. Juli 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 310 und Art. 322 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, Art. 62 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2013 erneut konsolidiert.