Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2012.349

Istanza di ispezione degli atti. medico di un defunto paziente quale istante (richiesta formulata a fini scientifici/professionali)

Rubrum

Incarto n.

Lugano

24 settembre 2012/dr

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20.8./6.09.2012 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere informazioni riguardo al risultato dell’autopsia eseguita ad una sua defunta paziente;

premesso che la richiesta datata 20.08.2012 è giunta al Ministero pubblico il 21.08.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Valentina Tuoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 5/6.09.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che a seguito dell’improvviso decesso di PI 2 (__________) nella propria abitazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nell’ambito del quale il 29.03.2012 il procuratore pubblico ha incaricato l’Istituto di medicinale legale di __________ a esperire un’autopsia sulla salma allo scopo di stabilire le cause e il momento del decesso, le circostanze nelle quali è avvenuto e la presenza di lesioni/patologie e ogni altro elemento utile all’inchiesta (inc. AI 1 e AI 2, inc. NLP __________);

che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’istante, già medico curante della persona deceduta, chiede di poter essere informata riguardo al risultato dell’autopsia effettuata su quest’ultima;

che a suffragio della sua richiesta precisa che il suo decesso l’ha molto sorpresa e turbata e vuole dunque conoscerne le cause per giustificare la sua morte improvvisa all’età di 47 anni;

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del medico istante, essendo la richiesta stata formulata sostanzialmente a fini scientifici/professionali per approfondire le proprie conoscenze mediche riguardo all’improvviso decesso di una ex paziente;

che in siffatte circostanze la relazione (definitiva) medico legale sugli accertamenti necroscopici eseguiti sulla salma di PI 2 (nata il __________ e deceduta il __________) del 17.07.2012 (AI 7) viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che l’istante, quale medico, è ovviamente tenuto al segreto professionale;

che vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, Art. 62 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2013 erneut konsolidiert.