Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2012.353

Istanza di ispezione degli atti. terzo (avvocato - studio legale) quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

24 settembre 2012/dr

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/10.09.2012 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, di un decreto di accusa passato in giudicato;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che con la presente istanza l’avv. IS 1 dello Studio legale __________ postula la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, del decreto di accusa 1.03.2001 (DAC __________), passato in giudicato il 2.04.2001, emanato dall’allora procuratore generale Luca Marcellini nei confronti di una persona ritenuta colpevole, tra l’altro, di ripetuta corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322septies CP);

che a suffragio della sua richiesta il legale precisa di aver bisogno del surriferito decreto che riguarda l’art. 322septies CP (corruzione di pubblici ufficiali stranieri) essendo intenzionato a pubblicare un "contributo scientifico";

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico da parte dell’avvocato istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, del decreto richiesto, potendo essere utile per le sue incombenze;

che in siffatte circostanze il decreto di accusa 1.03.2001 (DAC __________) viene trasmesso, in copia e in forma anonimizzata (e ciò evidentemente a tutela degli interessi della parte coinvolta nel procedimento penale nel frattempo archiviato), all’istante unitamente alla presente decisione;

che vista la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 322septies — gelesen in der Fassung vom 16. Juli 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, Art. 62 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2013 erneut konsolidiert.