Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2013.388

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

27 novembre 2013/ps

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/15.11.2013 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti dell’incarto penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato);

premesso che la richiesta datata 12.11.2013, è giunta al Ministero pubblico il 13.11.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 14/15.11.2013, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che IS 1 è stato interrogato dalla polizia nel corso dell’estate 2013 e nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 23.09.2013 emanato dal procuratore pubblico Paolo Bordoli mediante il quale lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup "per avere, senza essere autorizzato, nel __________, nel giugno 2013, consumato un imprecisato minimo quantitativo di cocaina" ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

che il predetto decreto è passato in giudicato il 4.11.2013;

che con la presente istanza l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede – richiamando l’art. 101 CPP – di poter accedere agli atti del surriferito incarto penale (doc. CRP 1.a);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – nonostante il patrocinatore di IS 1 abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato), poiché il medesimo l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che dagli atti risulta che IS 1 durante il surriferito procedimento penale non è stato assistito da un avvocato e che il 7.10.2013 – dunque dopo il passaggio in giudicato del DA __________ – egli ha conferito procura all’avv. PR 1 affinché lo abbia a rappresentarlo nella pratica penale (AI 2);

che di conseguenza l’intero incarto DA __________ [contenente il rapporto di contravvenzione alla LStup 21.08.2013 (AI 1), lo scritto 8.10.2013 dell’avv. PR 1 (AI 2), lo scritto 12/13.11.2013 dell’avv. PR 1 (AI 3), lo scritto 14.11.2013 del PP (AI 4), il DA __________ e il verbale del procedimento 19.11.2013] viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1, già stato parte al procedimento penale sfociato nel DA __________.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 101 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2013; der Erlass wurde am 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.