Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2014.149

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

6 maggio 2014/ps

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.04.2014 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione di un decreto di abbandono che la riguarda personalmente;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia/querela 20.08.2013 sporta da __________ nei confronti di IS 1 in relazione ai fatti accaduti il 2.06.2013, in territorio di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultima per le ipotesi di reato di ingiuria, discriminazione razziale e atti contro la pubblica incolumità (inc. MP __________) sfociato nel decreto di abbandono emanato il 21.02.2014 dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________);

che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 CPP e 393 ss. CPP: il medesimo è dunque regolarmente passato in giudicato;

che con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del summenzionato decreto;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico e l’accusatrice privata del procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di imputata) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dell’ABB __________ (passato in giudicato) emanato il 21.02.2014 a suo carico, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

che il postulato decreto le è comunque già stato inviato dopo la sua emanazione (cfr. intimazione);

che di conseguenza il decreto di abbandono 21.02.2014 (ABB __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 322 und Art. 393 — gelesen in der Fassung vom 21. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.