Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

60.2016.10

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 gennaio 2016/mr

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/13.1.2016 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare l’incarto penale MP __________ sfociato nell’ABB __________ rispettivamente nel DA __________, entrambi passati in giudicato;

premesso che la richiesta datata 7.1.2016 è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 13.1.2016, unitamente all’incarto MP __________, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto e in diritto

che a seguito della denuncia/querela sporta il 15.1.2010 da __________ nei confronti di suo marito IS 1 per le ipotesi di reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento e disobbedienza a decisioni dell’autorità, completata il 9.6.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato, da un lato, nel decreto di accusa 2.2.2015 [mediante il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta l’art. 292 CP ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 500.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatrice privata al competente foro civile per far valere le sue pretese, e meglio come descritto nel DA __________], e dall’altro lato nel decreto di abbandono 2.2.2015 per i reati di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e trascuranza degli obblighi di mantenimento (ABB __________);

che entrambi i decreti sono regolarmente passati in giudicato, non essendo stati impugnati;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di poter visionare l’incarto penale MP __________ "(…) ed ogni altra documentazione che sia in qualche modo collegata ad esso o relativa ad altri procedimenti precedenti o successivi di cui non sono a conoscenza" (istanza 7/13.1.2015, doc. CRP 1.a);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, accusatrice privata nel procedimento penale di cui sopra, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità d’imputato) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità d’imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, art. 8, p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________ rispettivamente nell’ABB __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò va aggiunto che egli potrebbe avere bisogno di alcuni atti istruttori in sede civile;

che di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 ad esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________ e nell’ABB __________, concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore pubblico Marisa Alfier, compatibilmente con i suoi impegni;

che egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti istruttori utili per le sue incombenze;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al suddetto procedimento penale, nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 292 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.