Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2003.11

Acquisto, detenzione e trasporto di eroina. Scemata responsabilità lieve. Contraddittorio.

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

28 luglio 2005/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Greta Cipolla, lic. iur.,

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuta dall'11 settembre 2002 al 12 settembre 2002;

prevenuta colpevole di:

1. infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

nel periodo novembre 2001 al settembre 2002 senza essere autorizzata,

▪ acquistato a scopo di vendita a Zurigo da __________, detenuto, trasportato da Zurigo al Canton Ticino nel corso del mese di novembre 2001, grammi 60 (sessanta) di eroina con grado di purezza indeterminato;

▪ mediato la vendita e venduto __________ presso il proprio domicilio a __________ dal gennaio 2002 al 31 luglio 2002 in almeno 15 occasioni agendo per conto del marito, complessivi 75 (settantacinque) grammi di eroina, sostanza stupefacente previamente acquistata da quest’ultimo a Zurigo;

▪ offerto a Lugano nel mese di settembre 2002 a __________ un minigrip contenente circa 5 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata a Zurigo e da lei trasportata da Zurigo al Canton Ticino;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata,

nel Luganese nel periodo fine luglio 2002 / 11 settembre 2002 consumato un imprecisato quantitativo di eroina, in ogni caso non meno di 3,5 grammi regalatale da __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 Cifra 2 LFStup, art. 19a LFStup;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 13/2003 del 7 febbraio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusata AC 1assistita dal difensore d'ufficio DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.40.

Col consenso di tutte le parti si stralcia il capo d’imputazione di contravvenzione LF Stupefacenti di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, poiché ormai prescritto.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato l’atto d’accusa in esame, ritenuto che viene a cadere il reato di contravvenzione alla LStup, poiché prescritto, tenuto conto del fatto che le chiamate in correità siano circostanziate e quindi che i fatti siano provati, della gravità dei fatti imputati all’accusata, di poco al di sopra dell’aggravante, del fatto che fosse consumatrice e, di conseguenza, posta una lieve scemata responsabilità, mancando una prognosi favorevole poiché non si ravvisa alcuna assunzione di responsabilità né collaborazione agli inquirenti, conclude chiedendo che l’accusata sia condannata alla pena detentiva di 12 mesi da espiare, nonché la confisca di quanto in sequestro e la distruzione dello stupefacente sequestrato.

§ Il Difensore, il quale sostenendo la mancanza di contraddittorio nell’assunzione delle dichiarazione dei correi, posto che tali fatti sono in buona parte integralmente contestati (tutti, tranne l’offerta di 5 grammi di eroina a __________), che la propria patrocinata fosse al tempo dei fatti una tossicodipendente, che le sue dichiarazioni agli inquirenti hanno permesso di chiarire i fatti, che è madre di famiglia e tra poco nonna, conclude chiedendo il proscioglimento dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup, poiché appurati ed ammessi solo i fatti inerenti all’offerta di 5 grammi di eroina a __________, mentre le vendite a __________ e __________ non sono provate per mancanza di contraddittorio; chiede di conseguenza, una massiccia riduzione della pena ad un massimo di 6 mesi di detenzione, da sospendere condizionalmente per due anni. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle parti, i seguenti

quesiti: AC 1:

1. È autrice colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo novembre 2001 / settembre 2002, senza essere autorizzata,

1.1.1. a Zurigo, acquistato a scopo di vendita, detenuto e trasportato in Ticino grammi 60 (sessanta) di eroina con grado di purezza indeterminato?

1.1.2. a __________, mediato la vendita e venduto presso il proprio domicilio in almeno 15 occasioni, agendo per conto del marito, complessivi 75 (settantacinque) grammi di eroina, previamente acquistata da quest’ultimo a Zurigo?

1.1.3. a Lugano, offerto un minigrip contenente circa 5 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata a Zurigo e da lei trasportata da Zurigo al Canton Ticino?

1.1.1.1. trattasi di infrazione aggravata, siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa?

2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4. Deve subire la confisca di quanto oggetto di sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 58, 59, 63, 66 e 69 CP;

19 LStup

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autrice colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, nel periodo novembre 2001 / settembre 2002, senza essere autorizzata,

1.1.1

acquistato a scopo di vendita, detenuto e trasportato grammi 60 (sessanta) di eroina con grado di purezza indeterminato;

1.1.2

mediato la vendita e venduto presso il proprio domicilio in almeno 15 occasioni, agendo per conto del marito, complessivi 75 (settantacinque) grammi di eroina, previamente acquistata da quest’ultimo a Zurigo;

1.1.3

offerto un minigrip contenente circa 5 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata a Zurigo e da lei trasportata da Zurigo al Canton Ticino;

E meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità è condannata:

2.1

alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

È ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati indicati quali corpi di reato nell’atto d’accusa, nonché la distruzione della droga sequestrata;

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 27.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 577.--

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 11, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 58, Art. 59, Art. 63, Art. 66 und Art. 69 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2005; der Erlass wurde am 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.