Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2003.125

spaccio di circa un chilo di cocaina

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

8 settembre 2004/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di Giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 5 maggio 2003, dal 13 ottobre 2003 collocato presso la __________ ;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo fine maggio - giugno 2002 / 05 maggio 2003,

a __________, __________, __________, __________, __________ ed altre località non meglio precisate,

1.1. venduto,

sia singolarmente che, per la maggior parte, unitamente a __________ a vari tossicodipendenti locali tra cui __________ __________, >__________, __________ e altri non meglio indicati, 45/55 grammi di cocaina al prezzo di fr. 120.--/fr. 150.-- al grammo, sostanza previamente acquistata in più occasioni a __________ da uno spacciatore di colore tale __________ non meglio identificato, al prezzo di fr. 120.-- al grammo, conseguendo un illecito profitto di circa fr. 600.--/fr. 750.-- equamente diviso con __________ a cui vanno aggiunti fr. 180.-- per le sue vendite private;

1.2. venduto,

unitamente a __________ a __________ e >__________ __________, in tre distinte occasioni, complessivamente 16/18 grammi di cocaina, al prezzo di fr. 150.-- al grammo, sostanza previamente acquistata a __________ da __________ detto "__________" al prezzo di fr. 120.-- al grammo e successivamente trasportata con l'auto del citato fornitore ad __________ dove __________ __________ la rimise agli acquirenti;

1.3. venduto,

sia singolarmente che unitamente a __________, in ripetute occasioni a consumatori locali, solo in parte identificati, tra cui __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________ __________, __________ e altri, complessivamente circa 1'239 grammi di cocaina al prezzo di fr. 150.-- al grammo, sostanza acquistata a credito da __________ detto "__________" al prezzo variante da fr. 100.-- a fr. 120.-- al grammo;

1.4. venduto,

singolarmente a __________, un ovulo da 10 grammi di cocaina al prezzo globale di fr. 2'000.--, sostanza previamente acquistata da __________;

1.5. offerto,

ad amici e conoscenti tra i quali __________, __________ __________ e altri non meglio identificati, in ripetute occasioni, complessivamente circa 146 grammi di cocaina, sostanza previamente acquista da __________ detto "__________" nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.3, rispettivamente ottenuta trattenendo, nella maggior parte dei casi, lo 0,2% da ciascun grammo acquistato;

1.6. detenuto,

10 grammi di cocaina previamente acquistata a credito da __________ __________ detto "__________" al prezzo di fr. 100.-- al grammo, sostanza destinata alla vendita a terzi se non fosse stata da lui gettata nella toilette della discoteca __________ di __________;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel corso dell'ultimo anno e fino al 5 maggio 2003, a __________, __________, __________, __________ ed in altre località non meglio indicate, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 106 grammi;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 137/2003 del 12 novembre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.20.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale pur stigmatizzando la gravità del reato, riconosce a AC 1 l'attenuante della giovane età e l’applicazione dell’art. 11 CP. Sottolinea come AC 1 si sia costituito e grazie alla sua collaborazione sia stato possibile procedere contro i suoi fornitori di sostanza stupefacente. Chiede quindi la conferma dell’atto di accusa, proponendo una pena di 26 mesi di detenzione sospesi in applicazione dell’art. 44 CP. Chiede da ultimo la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità del suo assistito, l’evoluzione da lui commessa a seguito dei fatti per i quali è oggi giudicato, il suo coraggio e la sua determinazione non comuni, aiutato anche dal personale delle carceri pretorili, dove il suo assistito ha chiesto di rimanere per 5 mesi. Chiede una riduzione della pena, in applicazione dell’attenuante della giovane età e dell’art. 11 CP, tenuto conto del forte consumo. Chiede inoltre la sospensione della pena ex art. 44 CP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine maggio-giugno2002/5 maggio 2003, singolarmente ed in correità con terzi,

1.1.1. venduto 1310/1322 grammi di cocaina;

1.1.2. offerto 146 grammi di cocaina;

1.1.3. detenuto 10 grammi di cocaina;

1.1.4. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel corso dell’ultimo anno e fino al 5 maggio 2003, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 106 grammi;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. Deve beneficiare dell’attenuante della giovane età?

3. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

5. Deve subire il collocamento in uno stabilimento per tossicomani?

6. Deve subire la confisca di:

6.1. 1 cellulare marca Sony Ericsson con carta SIM nr. __________;

6.2. 3 carte SIM?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne parz. al quesito n. 2 ed integralmente al quesito n. 4;

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 44, 58, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 CP;

19 n. 2 e 19a LS

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine maggio-giugno 2002/5 maggio 2003, singolarmente ed in correità con terzi,

1.1.1

venduto 1310 grammi di cocaina;

1.1.2

offerto 146 grammi di cocaina;

1.1.3

detenuto 10 grammi di cocaina;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel corso dell’ultimo anno e fino al 5 maggio 2003, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 106 grammi;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, beneficiando parzialmente dell’attenuante della giovane età, è condannato:

2.1

alla pena di 22 (ventidue) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

3.

E’ ordinato il collocamento del condannato in uno stabilimento per tossicomani con contestuale sospensione dell’esecuzione della pena detentiva inflittagli.

4.

È ordinata la confisca dei seguenti oggetti sequestrati al condannato:

4.1

1 cellulare marca Sony Ericsson con carta SIM nr. __________;

4.2

3 carte SIM.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 267.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 617.--

===========

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 11, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 44, Art. 58, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 68 und Art. 69 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.