Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2003.38

estorsione consumata e tentata; uso delittuoso di materie esplosive, danneggiamento, trascuranza degli obblighi mantenimento

Rubrum

Incarto n.
72.2003.38/

72.2005.62

Mendrisio,

18 ottobre 2005/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

dr. iur. Roberta Arnold,

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1. AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 16 agosto 2002 al 25 settembre 2002 e dal 2 al 3 dicembre 2004

2. AC 2

e domiciliato a

detenuto dal 19 agosto 2002 al 25 settembre 2002

3. AC 3

e domiciliato a

detenuto dal 23 agosto 2002 al 25 settembre 2002;

prevenuti colpevoli di:

A) AC 1 e AC 2, congiuntamente

1. estorsione consumata rispettivamente tentata

per avere, a __________, nel periodo 31.07.2002 / 16.08.2002, alfine di procacciarsi un indebito profitto non meglio precisato ma almeno di Fr. 7'000.-,

dopo aver ripetutamente minacciato PL 1, sostituto gerente dell’Albergo PC 1 di __________, di un grave danno,

indotto rispettivamente tentato di indurre quest’ultimo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,

ottenendo, la sera del 14.08.2002, un primo importo di circa Euro 1'600.- (pari a circa Fr. 2'330.-) rimesso da PL 1 a AC 1 che però poi non lo divise con AC 2,

mentre che la differenza sino a Fr. 7'000.-, già preparata in una busta, avrebbe dovuto essere consegnata, ma ciò non fu il caso, a AC 1 la sera del 16.08.2002,

in specie, dopo che i due accusati avevano fatto esplodere la mattina del 31.07.2002, verso le ore 03.40 circa, un candelotto lungo circa 20 centimetri contenente circa 400 grammi di GELAMON 40 nel parcheggio esterno dell’entrata secondaria del menzionato ritrovo così come meglio specificato ai punti 2 e 3 del presente atto d’accusa,

agendo di comune intesa, al fine di estorcere dei soldi ai responsabili dell’Albergo PC 1, in particolare per:

- AC 1: essersi recato il 04.08.2002 verso le ore 22.30 presso il menzionato ritrovo comunicando a PL 1 di conoscere le persone che volevano estorcergli dei soldi accettando, come era già intenzionato a fare, di fungere da intermediario;

- AC 1: essersi ripresentato il 06.08.2002 verso le ore 22.00 all’Albergo PC 1 comunicando a PL 1 di aver parlato con non meglio definiti e di fatto inesistenti suoi “amici calabresi”, i quali, sempre in base a quanto fatto credere dall’accusato, oltre ad essere gli autori di una prima pregressa esplosione del 24.06.2002 all’esterno del locale (effettivamente avvenuta ma con autori a tutt’oggi rimasti ignoti), avevano in programma di dar fuoco con della benzina all’abitazione di PL 1 da cui volevano sapere, per il tramite dell’accusato, un numero telefonico dove avrebbero potuto contattarlo;

- AC 2: utilizzando tale utenza aver fatto fare il 14.08.2002 alle ore 21.10 e alle ore 22.11, dal suo paese natale, dove si trovava in vacanza, due telefonate da ignoto suo conoscente in cui, minacciando una nuova esplosione, si invitava PL 1 a chiudere la faccenda con “l’amico” che sarebbe arrivato da lì a poco;

- AC 1: quale conseguenza di queste due telefonate essersi ripresentato, il 14.08.2002 verso le ore 23.00 presso il menzionato ritrovo, dove comunicò a PL 1 e a __________, gerente dell’Albergo PC 1, come i sopracitati suoi “amici calabresi”, in quello stesso momento, a suo dire, presenti nel locale li stavano controllando e che erano stati loro gli autori dell’esplosione del 31.07.2002, ma che grazie alla sua intermediazione si sarebbero accontentati solo dell’importo di Fr. 7'000.- pari alle spese sino ad allora sostenute, riuscendo così ad ottenere, con la scusa di dover dar qualcosa a questi suoi mandanti, un primo pagamento di circa Euro 1'600.- (pari a circa Fr. 2'330.-);

- AC 1: aver fatto fare, al fratello __________, il 16.08.2002 alle ore 15.04 una ulteriore telefonata a PL 1 dove quest’ultimo veniva invitato a “pagare tutto” quella stessa sera;

ritenuto però come la consegna per la differenza sino a Fr. 7'000.-, già preparata in una busta, non ebbe luogo solo perché PL 1, preoccupato di quanto poteva succedere essendosi già accordato con la Polizia per l’immediato arresto degli estorsori all’interno del ritrovo, decise di avvisare telefonicamente AC 1 della presenza delle forze dell’ordine,

ciò che però non dissuase quest’ultimo a presentarsi all’Albergo Ristorante PC 1 in compagnia di altre due persone tra cui il sopra menzionato suo fratello la sera del 16.08.2002 verso le ore 22.45,

trattenendosi unicamente all’esterno del locale con PL 1 onde poi lasciare il luogo, alla guida della sua autovettura, sempre in compagnia dei suoi due accompagnatori, con i quali fu successivamente fermato quella stessa sera, a __________, presso una stazione di servizio;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto: dall'art. 156 cfr. 1 CPS in relazione con l’art. 21 cpv. 1 CPS;

2. uso delittuoso di materie esplosive

per avere, a __________, il 31.07.2002, verso le ore 03.40 circa, intenzionalmente e per fine delittuoso, messo in pericolo la proprietà altrui facendo esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un candelotto lungo circa 20 centimetri contenente circa 400 grammi di GELAMON 40, esplosivo precedentemente consegnato a AC 2 da AC 3 così come esposto al punto 4 del presente atto d’accusa, provocando la distruzione e il danneggiamento degli oggetti di cui al punto 3 del presente atto d’accusa con un danno indicato dalla parte lesa di almeno Fr. 2'528,60;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto: dall'art. 224 cpv. 2 CPS;

3. danneggiamento

per avere, a __________, il 31.07.2002, verso le ore 03.40 circa, sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, previa utilizzo dell’esplosivo di cui al punto 2 del presente atto d’accusa, intenzionalmente distrutto rispettivamente danneggiato una cappottina, il suo supporto in alluminio, il vetro di una finestra di un pozzo luce nonché il muro esterno con un danno indicato dalla parte lesa in almeno Fr. 2'528,60;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto: dall'art. 144 cpv. 1 CPS;

B) AC 3, singolarmente

4. complicità in uso delittuoso di materie esplosive

per avere, a __________, in un giorno non meglio precisato della seconda metà del mese di luglio del 2002, intenzionalmente consegnato, senza compenso, a AC 2 un candelotto lungo circa 20 centimetri contenente circa 400 grammi di GELAMON 40, una miccia lunga circa 70/80 centimetri ed un detonatore,

sapendo come predetto esplosivo, che AC 2 nei mesi precedenti gli aveva a più riprese richiesto, sarebbe stato utilizzato per realizzare una esplosione con soli danni materiali, così come indicata ai punti 2 e 3 del presente atto d’accusa, in un esercizio pubblico, a lui non noto, del Sottoceneri,

ritenuto come l’esplosivo fu da lui prelevato presso un cantiere dell’__________ dove lavorava mentre che la miccia e il detonatore erano già in suo possesso, seppur nascosti in un terreno, in quanto a suo dire regalategli, circa un anno prima, da terza persona non meglio identificata,

fermo restando come il giorno della loro consegna ne spiegò l’utilizzo e funzionamento a AC 2, ripetendogli parzialmente tali informazioni, sempre su richiesta di quest’ultimo, la notte del 30/31.07.2002,

per poi successivamente consegnare, quella stessa notte, a __________, a AC 1, all’esterno del suo appartamento, un paio di guanti in lattice che sapeva o doveva presumere che sarebbero stati utilizzati nella prospettata esplosione;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto: dall'art. 224 cpv. 2 CPS in relazione con l’art. 25 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 43/2003 del 23 aprile 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Inoltre: AC 1

prevenuto colpevole di:

1. trascuranza degli obblighi di mantenimento

per aver omesso, benchè ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di separazione 2 ottobre 2000 del Pretore del Distretto di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 118'440.-- per il periodo 01.10.2000 – 31.03.2005;

fatti avvenuti: a __________ durante il periodo indicato;

reato previsto: dall'art. 217 CPS

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.

AC 2 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 2.

AC 3assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 15.30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, con la sola riduzione a 500.- CHF mensili imputabili a AC 1 quali alimenti per i figli, conclude chiedendo che gli accusati vengano condannati rispettivamente a:

- AC 1: 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni

- AC 2: 16 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni

- AC 3: 10 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni con l’ espulsione sospesa per un periodo di 3 anni

- e la confisca di tutto quanto in sequestro

§ Il Difensore di AC 2, Avv. DF 2, la quale, ponendo in risalto la non pericolosità dell’imputato, chiede che si tenga conto della vita precedente di AC 2 e delle attenuanti del sincero pentimento e del tempo relativamente lungo trascorso dalla commissione dei fatti. Chiede inoltre, in virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento di AC 2 dal reato di estorsione, in quanto si è trattato di un’idea che né AC 2, né AC 1 avrebbero avuto singolarmente, idea (dell’estorsione) insorta dopo aver piazzato la bomba e di cui non si può ritenere che AC 2 fosse al corrente, soprattutto per quel che concerne le trattative di AC 1. Chiede anche che si tenga conto del carcere preventivo sofferto.

§ Il Difensore di AC 1, Avv. DF 1, il quale, ricordando la vita difficile del suo cliente, con scarso livello di scolarizzazione, pone il quesito della complicità ai sensi dell’ Art. 25 CP per quel che concerne l’uso dell’esplosivo. Per quel che concerne l’estorsione, si associa a quanto detto dall’ Avv. DF 2. Relativamente al danneggiamento e all’ uso di esplosivi, sostenendo che un’interpretazione sistematica degli art. 224-226 CP suggerisce un concorso imperfetto, chiede che AC 1 venga prosciolto dal reato di danneggiamento. Chiede anche che venga prosciolto dai capi imputati nell’ ACC aggiuntivo, in quanto i versamenti degli alimenti, indipendentemente dal fatto che siano avvenuti spontaneamente o meno, sono stati fatti. Pertanto conclude chiedendo, in virtù dell’Art. 25 CP, il proscioglimento dal reato di danneggiamento e una sensibile riduzione della pena in virtù della vita anteriore dell’imputato.

§Il Difensore di AC 3, Avv. DUF 1, il quale sottolinea che la reticenza di AC 3 nel collaborare con gli inquirenti sia stata dovuta a paura e confusione, visto che il patrocinato si trovava per la prima volta in una situazione del genere. Egli invoca quale circostanza attenuante il lasso di tempo relativamente lungo trascorso dai fatti, durante il quale AC 3 ha avuto un comportamento irreprensibile, riuscendo a riconquistare la fiducia del datore di lavoro che aveva all’epoca dei fatti. Egli chiede pertanto una riduzione della pena proposta dal PP. Non ritiene giustificata l’espulsione dalla CH, in vista soprattutto della sua situazione famigliare. In via subordinata chiede che, qualora quest’ultima venisse comminata, sia sospesa condizionalmente.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. estorsione consumata e tentata

per avere, a __________, fra il 31.07-16.08.2002, in correità con AC 2, al fine di procacciarsi un indebito profitto, dopo ripetute minacce e dopo aver provocato l’esplosione di cui al punto 2 AA, indotto, rispettivamente tentato di indurre PL 1 a pagare un importo totale di ca. CHF 7000.-, ottenendo solo un primo pagamento di ca. Euro 1'600.- il 14.08.2002?

1.2. uso delittuoso di materie esplosive

per avere, a __________, il 31.07.2002, in correità con AC 2, verso le ore 03.40, fatto intenzionalmente esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un candelotto di ca. 20 cm contenente ca. 400 grammi di GELAMON 40?

1.2.1. Trattasi invece di complicità?

1.3. danneggiamento

per avere, a __________, il 31.07.2002, in correità con AC 2, verso le ore 03.40, sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, con l’uso di esplosivo di cui al punto 2 AAC, intenzionalmente arrecato danni alla proprietà altrui per almeno Fr. 2'528,60?

1.4. trascuranza degli obblighi di mantenimento

per aver omesso, fra il 1.10.2000 – 31.03.2005, nonostante la possibilità, di pagare gli alimenti per i figli fissati il 2 ottobre 2000 dal Pretore del Distretto di __________, per un importo di fr. 118'440.-- ?

e meglio come descritto dagli atti di accusa?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3. Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

B. AC 2

1. E’ autore colpevole di:

1.1. estorsione consumata e tentata

per avere, a __________, fra il 31.07-16.08.2002, in correità con AC 1, alfine di procacciarsi un indebito profitto, dopo ripetute minacce e dopo aver provocato l'esplosione di cui al punto 2 AA, indotto, rispettivamente tentato di indurre PL 1 a pagare un importo totale di ca. CHF 7000.-, ottenendo solo un primo pagamento di ca. Euro 1'600.- il 14.08.2002?

1.2. uso delittuoso di materie esplosive

per avere, a __________, il 31.07.2002, in correità con AC 1, verso le ore 03.40, fatto intenzionalmente esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un candelotto di ca. 20 cm contenente ca. 400 grammi di GELAMON 40?

1.3. danneggiamento

per avere, a __________, il 31.07.2002, in correità con AC 1, verso le ore 03.40 circa, sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, con l’uso di esplosivo di cui al punto 2 AAC, intenzionalmente arrecato danni alla proprietà altrui per almeno Fr. 2'528,60?

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. Sussistono attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4. Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

C. AC 3

1. E’ autore colpevole di:

1.1. complicità in uso delittuoso di materie esplosive

per avere, a __________, nel luglio 2002, consegnato a AC 2 un candelotto di ca. 20 cm contenente ca. 400 gr. di GELAMON 40, sapendo che sarebbe stato utilizzato per provocare un’esplosione con soli danni materiali ad un esercizio pubblico del Sottoceneri?

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1. privativa della libertà?

2.2. d’espulsione?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo:

A) Per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.2.1.;

B) Per AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2;

C) Per AC 3, affermativamente a tutti i quesiti;

Visti gli art. 18, 21, 25, 36, 41, 55, 58, 63, 64, 68, 69, 144, 156, 217, 224 CP

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

A. AC 1

1.

E’ autore colpevole di:

1.1

estorsione consumata e tentata

per avere, a __________, fra il 31.07-16.08.2002, in correità con AC 2, al fine di procacciarsi un indebito profitto, dopo ripetute minacce e dopo avere provocato l’esplosione di cui al punto 2 AAC, indotto, rispettivamente tentato di indurre PL 1 a pagare un importo totale di ca. CHF 7000.-, ottenendo solo un primo pagamento di ca. Euro 1'600.- il 14.08.2002;

1.2

uso delittuoso di materie esplosive

per avere, a __________, il 31.07.2002, in correità con AC 2, verso le ore 03.40, fatto intenzionalmente esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un candelotto di ca. 20 cm contenente un imprecisato quantitativo di GELAMON 40;

1.3

danneggiamento

per avere, a __________, il 31.07.2002, in correità con AC 2, verso le ore 03.40, sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, con l’uso di esplosivo di cui al punto 2 AAC, arrecato danni alla proprietà altrui per almeno Fr. 2'528,60;

1.4

trascuranza degli obblighi di mantenimento

per aver omesso, fra il 1.10.2000 – 31.03.2005, nonostante la possibilità, di pagare alimenti per i figli fissati il 2 ottobre 2000 dal Pretore del Distretto di __________, per un importo di almeno fr. 27'000.-- ;

e meglio come descritto dagli atti d’ accusa.

2.

Di conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e ½ delle spese relative ai controlli telefonici e di 2/5 delle altre spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.

4.

È ordinata la confisca di quanto in sequestro;

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

B. AC 2

1.

E’ autore colpevole di:

1.1

estorsione consumata e tentata

per avere, a __________, fra il 31.07-16.08.2002, in correità con AC 1, al fine di procacciarsi un indebito profitto, dopo ripetute minacce e dopo aver provocato l’esplosione di cui al punto 2AA, indotto, rispettivamente tentato di indurre PL 1 a pagare un importo totale di ca. CHF 7000.-, ottenendo solo un primo pagamento di ca. Euro 1'600.- il 14.08.2002;

1.2

uso delittuoso di materie esplosive

per avere, a __________, il 31.07.2002, in correità con AC 1, verso le ore 03.40, fatto intenzionalmente esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un candelotto di ca. 20 cm contenente un imprecisato quantitativo di GELAMON 40;

1.3

danneggiamento

per avere, a __________, il 31.07.2002, in correità con AC 1, verso le ore 03.40 circa, sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, con l’uso di esplosivo di cui al punto 2 AA, arrecato danni alla proprietà altrui per almeno Fr. 2'528,60;

e meglio come descritto dall’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 2 è condannato:

2.1

alla pena di 16 (sedici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-, di ½ di quelle relative ai controlli telefonici e di 2/5 delle altre spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

C. AC 3

1.

E’ autore colpevole di:

1.1

complicità in uso delittuoso di materie esplosive

per avere, a __________, nel luglio 2002, consegnato a AC 2 un candelotto di ca. 20 cm contenente un imprecisato quantitativo di GELAMON 40, sapendo che sarebbe stato utilizzato per provocare un’esplosione con soli danni materiali ad un esercizio pubblico del Sottoceneri;

e meglio come descritto dall’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 3 è condannato:

2.1

alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 3 (tre) anni;

2.3

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e di 1/5 delle spese processuali ad eccezione di quelle relative ai controlli telefonici.

3.

L’esecuzione delle pene detentiva e d’espulsione inflitte al condannato é condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 600.--

Inchiesta preliminare fr. 11'543.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 12'193.25

===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 5'717.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--

fr. 5'937.30

===========

Distinta spese a carico di AC 2:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 5'717.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--

fr. 5'937.30

===========

Distinta spese a carico di AC 3:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 108.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 10.--

fr. 318.65

===========

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PL 1

2.

PC 1

3.

PL 2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 18, Art. 21, Art. 25, Art. 36, Art. 41, Art. 55, Art. 58, Art. 63, Art. 64, Art. 68, Art. 69, Art. 144, Art. 156, Art. 217, Art. 224, Art. 225 und Art. 226 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2005; der Erlass wurde am 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.