Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2003.75

stupefacenti

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

8 settembre 2004/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 16 maggio 2003, collocato presso __________ dall'11 luglio 2003;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

per avere, senza essere autorizzato:

__________ 1.1. a Lugano, nel periodo settembre 2002 – 16 maggio 2003, ripetutamente venduto, a vari tossicodipendenti locali, tra i quali __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________ __________ ed altri non meglio identificati, complessivamente almeno 380 grammi di eroina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di buste dosi da 0,5 / 1 grammo l’una, al prezzo variante tra fr. 50.- / 100.- l’una, sostanza previamente acquistata, in più occasioni, a Zurigo da non meglio identificati spacciatori, sia direttamente che per il tramite di __________ __________, nonché a Muzzano da __________, al prezzo variante tra fr. 250.- / 300.- il sacchetto di 5 grammi;

1.2. a Lugano e Muzzano, il 16 maggio 2003, detenuto, sia sulla sua persona che al suo domicilio, 67 minigrip, contenenti complessivamente 43,77 grammi netti di eroina (grado di purezza variante da 12.94 a 13.17%), sostanza acquistata come indicato al punto 1.1 del presente atto di accusa e che era destinata alla vendita a terzi, se non fosse stata sequestrata dalla Polizia, al momento del suo arresto;

1.3. a Lugano, Muzzano ed in altre imprecisate località, nel summenzionato periodo, offerto gratuitamente ca. 20 grammi di eroina, ad amici e conoscenti, sostanza acquistata come indicato al punto 1.1 del presente atto di accusa;

2. abuso della licenza e delle targhe

per avere condotto, il 16 maggio 2003, da Muzzano a Lugano, il motoveicolo marca Yamaha TDR 125, no. di matricola __________ e di telaio __________, di sua proprietà, con applicata abusivamente la targa di controllo __________, da lui preparata con del cartone;

3. circolazione malgrado la revoca

per avere condotto, il 16 maggio 2003, da Muzzano a Lugano, il motoveicolo marca Yamaha TDR 125, no. di matricola __________ e di telaio __________, di sua proprietà, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 29 febbraio 1996, per un periodo indeterminato;

4. circolazione senza licenza

per avere circolato, il 16 maggio 2003, da Muzzano a Lugano, con il motoveicolo marca Yamaha TDR 125, no. di matricola __________ e di telaio __________, di sua proprietà, privo della licenza di circolazione e della targa di controllo richiesta;

5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Muzzano, Lugano ed in altre imprecisate località, nel periodo settembre 2002 – 16 maggio 2003, consumato un imprecisato quantitativo di eroina (ma almeno 200 grammi), cocaina (almeno 2 grammi) e canapa;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cifra 2 e 19a LS, art. 95 cifra 2, 96 cifra 1 e 97 cifra 1 LCS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 81/2003 del 18 luglio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) dott. iur. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 16.30 alle ore 17.35.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto di accusa e, tenuto conto della recidiva specifica da una parte e della sua collaborazione e della scemata responsabilità dall’altra, chiede che AC 1 venga condannato alla pena di 18 mesi di detenzione sospesi in applicazione dell’art. 44 CP. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la vita anteriore la figura e la personalità del suo patrocinato. Chiede una riduzione della pena tenuto conto della grave scemata responsabilità e del comportamento tenuto da AC 1 nel corso della sua inchiesta e di quella dei correi. Chiede inoltre il dissequestro di fr. 320.--, poiché provento di una vincita al casinò e del natel Nokia IMEI no. __________ con carta SIM __________ poiché non è mai stato usato per la commissione dei reati per i quali è giudicato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo settembre 2002-16 maggio 2003,

1.1.1. venduto 380 grammi di eroina;

1.1.2. detenuto 43,77 grammi di eroina;

1.1.3. offerto gratuitamente ca. 20 grammi di eroina;

1.1.4. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.2. abuso della licenza e delle targhe

per avere condotto il 16 maggio 2003 da Muzzano a Lugano, un motoveicolo Yamaha TDR 125 di sua proprietà con applicata abusivamente la targa di controllo __________ da lui preparata con del cartone;

1.3. circolazione malgrado la revoca

per avere condotto il 16 maggio 2003 da Muzzano a Lugano, un motoveicolo Yamaha TDR 125 di sua proprietà sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 29.2.1996 per un periodo indeterminato;

1.4. circolazione senza licenza

per avere condotto il 16 maggio 2003 da Muzzano a Lugano, un motoveicolo Yamaha TDR 125 di sua proprietà, privo della licenza di circolazione e della targa di controllo richiesta;

1.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo settembre 2002-16 maggio 2003, consumato un imprecisato quantitativo di eroina (ma almeno 200 grammi), cocaina (almeno 2 grammi) e canapa;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. È recidivo?

3. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

5. Deve subire il collocamento in uno stabilimento per tossicomani?

6. Deve subire la confisca di:

6.1. 43,77 grammi di eroina, contenuti in 57 minigrip, grado di purezza variante da 12.94 a 13.17%;

6.2. 6.6 grammi di canapa;

6.3. fr. 1'200.—

6.4. 1 cellulare Nokia IMEI no. __________ con carta SIM __________ __________;

6.5. 1 cellulare Nokia IMEI no. __________ con carta SIM __________ __________;

6.6. 1 carta SIM DIAX no. __________;

6.7. 1 pesola da 100 grammi;

6.8. materiale cartaceo?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 4 e 6.4 e parzialmente al n. 6.3;

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 44, 58, 59, 63, 66, 67, 68 e 69 CP;

19 n. 2 e 19a LS

95 n. 2, 96 n. 1 e 97 n. 1 LCS

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo settembre 2002-16 maggio 2003,

1.1.1

venduto 380 grammi di eroina;

1.1.2

detenuto 43,77 grammi di eroina;

1.1.3

offerto gratuitamente ca. 20 grammi di eroina;

1.2

abuso della licenza e delle targhe

per avere condotto il 16 maggio 2003 da Muzzano a Lugano, un motoveicolo Yamaha TDR 125 di sua proprietà con applicata abusivamente la targa di controllo __________ da lui preparata con del cartone;

1.3

circolazione malgrado la revoca

per avere condotto il 16 maggio 2003 da Muzzano a Lugano, un motoveicolo Yamaha TDR 125 di sua proprietà sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 29.2.1996 per un periodo indeterminato;

1.4

circolazione senza licenza

per avere condotto il 16 maggio 2003 da Muzzano a Lugano, un motoveicolo Yamaha TDR 125 di sua proprietà, privo della licenza di circolazione e della targa di controllo richiesta;

1.5

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo settembre 2002-16 maggio 2003, consumato un imprecisato quantitativo di eroina (ma almeno 200 grammi), cocaina (almeno 2 grammi) e canapa;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 1, essendo recidivo ed avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:

2.1

alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

3.

E’ ordinato il collocamento del condannato in uno stabilimento per tossicomani con contestuale sospensione dell’esecuzione della pena detentiva inflittagli.

4.

È ordinata la confisca dei seguenti oggetti e valori sequestrati al condannato:

4.1

43,77 grammi di eroina, contenuti in 57 minigrip, grado di purezza variante da 12.94 a 13.17%;

4.2

6,6 grammi di canapa;

4.3

fr. 880.—;

4.4

1 cellulare Nokia IMEI no. __________ con carta SIM __________ __________;

4.5

1 carta SIM DIAX no. __________;

4.6

1 pesola da 100 grammi;

4.7

materiale cartaceo.

5.

fr. 320.—vengono trattenuti a parziale copertura delle spese processuali.

6.

È ordinata la restituzione di 1 cellulare Nokia IMEI no. __________ con carta SIM __________;

7.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 6'684.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 7'034.60

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 11, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 44, Art. 58, Art. 59, Art. 63, Art. 66, Art. 67, Art. 68 und Art. 69 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.