Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2004.109

iNFRAZIONE AGGRAVTA ALLA lf SUGLI STUPEFACENTI

Rubrum

Incarto n.

Mendrisio,

20 gennaio 2005/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 25 maggio al 3 giugno 2004;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

per avere, senza essere autorizzato:

1.1. a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre località non meglio precisate, nel periodo dicembre 2002 / 24 maggio 2004, ripetutamente venduto a __________, __________ e __________, complessivamente circa 150 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, al prezzo variante tra Fr. 150.-/Fr. 170.- il grammo, sostanza previamente acquistata in più occasioni da __________, __________, __________ e altri sconosciuti, al prezzo di Fr. 140.- il grammo;

1.2. a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre località non meglio precisante, nel periodo dicembre 2002 / 24 maggio 2004, offerto gratuitamente ad amici e conoscenti, complessivamente circa 100/150 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sostanza previamente acquistata con le stesse modalità descritte al punto 1.1. del presente atto di accusa;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre località non meglio precisate, nel periodo febbraio/marzo 2003 - 24 maggio 2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli art. 19 cifra 2 e 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 119/2004 del 22 settembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore di fiducia __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.05.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena di 15 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, nonché la revoca della sospensione condizionale della pena di 10 giorni di detenzione di cui al DAP 3.07.2000 e la confisca degli oggetti posti sotto sequestro.

§ Il Difensore, il quale si oppone alla richiesta di revoca della sospensione condizionale delle pena precedentemente inflitta al suo cliente. Stante la gravità dei fatti e la colpa di AC 1, chiede che la pena venga massicciamente ridotta e sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. È autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2002 e il 24 maggio 2004, a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non meglio precisate località, venduto 150 grammi di cocaina, nonché offerto ulteriori 100/150 grammi della medesima sostanza?

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, tra febbraio 2003 e il 24 maggio 2004, a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non precisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno circa 270 grammi?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4. Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 10 giorni di detenzione di cui al DAP 3.07.2000 del Ministero Pubblico di Lugano?

5. Deve essere ordinata la confisca di quanto sotto sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;

Visti gli art. 11, 18, 36, 41, 58, 63, 66, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2002 e il 24 maggio 2004, a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non meglio precisate località, venduto 150 grammi di cocaina, nonché offerto ulteriori 100/150 grammi della medesima sostanza;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, tra febbraio 2003 e il 24 maggio 2004, a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non precisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno circa 270 grammi;

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:

2.1

alla pena di 12 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- .e delle spese processuali;

3.

L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 anni;

4.

È revocata la sospensione condizionale della pena di 10 giorni di detenzione di cui al DAP 3.07.2000 del Ministero Pubblico di Lugano;

5.

È ordinata la confisca di un piatto e la distruzione di 0.02 grammi di cocaina;

6.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 3'302.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 3'552.--

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 11, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 58, Art. 63, Art. 66, Art. 68 und Art. 69 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2005; der Erlass wurde am 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.