Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2004.36

Infrazione aggravata LFStup (venduto, detenuto, preparato, acquistato ca. 348 kg di canapa), tentata rapina, violazione del principio di celerità

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

23 maggio 2007/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale minore di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 15 al 28 novembre 1995 e dall'1 al 2 luglio 2003;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, aggravata

in quanto ha realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole

per avere,

tra il 1997 e giugno 2003,

a __________, senza essere autorizzato,

coltivato piante di canapa per produrre stupefacenti,

funto da consulente nella produzione di piante di canapa destinate alla produzione di stupefacente,

acquistato, detenuto, preparato, venduto a scopo stupefacente fiori di canapa essiccati (marijuana) per un quantitativo complessivo di circa Kg 348 realizzando una cifra d’affari globale di circa fr. 2'170'000.- e circa 15'000 talee di piante di canapa al prezzo medio di fr. 7.- cadauna,

e meglio per avere:

1.1.nel periodo dicembre 1997/aprile 2003, a __________,

quale titolare di un negozio di canapaio __________,

in seguito passato alla società di nuova costituzione __________, venduto al dettaglio, sotto forma di sacchetti profumati dei quali sapeva o doveva presumere l’utilizzo a scopo stupefacente, fiori di canapa essiccati (marijuana) per un quantitativo complessivo di almeno kg 130 al prezzo medio di

fr. 8/9.- il grammo la canapa indoor e a fr. 5.- il grammo quella

di serra, ritenuto che la sostanza proveniva prevalentemente da una coltivazione da lui gestita a __________;

1.2. nel periodo fine 2000/ aprile 2003 a __________,

quale titolare del negozio di canapaio __________,

venduto al dettaglio, sotto forma di sacchetti profumati dei quali sapeva o doveva presumere l’utilizzo a scopo stupefacente,

fiori di canapa essicati (marijuana) per un quantitativo complessivo di circa kg. 180, ritenuto che la sostanza proveniva prevalentemente da una coltivazione da lui gestita a __________;

1.3. nel mese di marzo 2003, a __________,

venduto a credito a __________,

al prezzo di fr. 2/3'000.- il kg, in una circostanza kg 20 ed un’altra kg 18 di fiori di canapa secchi destinati ad essere rivenduti quale stupefacente a __________; ritenuto che, poi, AC 1 non ha incassato il prezzo pattuito;

1.4. tra il 1999 ed il 2001, a __________,

rivenduto nei negozi di canapaio circa 15’000 talee di canapa al prezzo di fr. 7.- la pianta, ottenute quale compenso per l’attività di consulenza da lui fornita a favore della __________, sapendo o dovendo presumere che le stesse sarebbero state utilizzate per la produzione di stupefacente;

1.5. tra il 1999 ed il 2001, a __________,

funto da consulente della __________ nella coltivazione di talee di canapa destinate alla produzione di stupefacente;

2. tentata rapina

per avere,

l’8 novembre 1995, a __________,

in correità con __________ e __________,

tentato di commettere un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio per avere,

nelle riferite circostanze di tempo e luogo,

avendo più volte in passato discusso con __________ – impiegato quale cassiere dell’allora __________ - della possibilità di compiere una rapina in danno del citato istituto di credito e del suo portavalori, dopo essere stato informato da __________ che nel corso del pomeriggio il fattorino-portavalori della banca, __________, si sarebbe recato a piedi dalla sede della banca all’ufficio postale di __________ trasportando in una borsa la somma di fr. 360'000.- (risultati poi essere fr. 353'000.-),

considerando di partecipare alla suddivisione del bottino, preso contatto con __________ e, avendogli riferito le informazioni precedentemente dategli da __________, propostogli di sottrarre la borsa contenente il denaro appartenente alla banca, usando se del caso violenza o quantomeno rendendo inetto a resistere il fattorino-portavalori o, eventualmente, di trovare una terza persona pronta ad eseguire la rapina al posto suo;

osservato che in seguito alla richiesta di AC 1, Valli subito prese contatto con tale __________ informandolo dei dettagli del trasporto di denaro e questi si recò sul posto a visionare la situazione senza tuttavia intervenire concretamente e che la progettata rapina per finire non venne eseguita;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli art. 19 cifra 2 LFStup e 140 cifra 1 in rel. con art. 21 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 40/2004 del 29 marzo 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore di fiducia

avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 10:50.

Con il consenso delle parti, per il punto 2 AA il presidente prospetta, ai sensi dell’art. 250 CPP, l’imputazione subordinata di atti preparatori punibili per rapina.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre brevemente i fatti oggetto dell’atto d’accusa, ammessi come visto dall’accusato. Si tratta di reati di una certa gravità.

A favore dell’accusato menziona il fatto che egli si sia presentato spontaneamente agli inquirenti, il lungo tempo trascorso, ed il fatto che dopo gli episodi in oggetto egli non ha più interessato la giustizia.

Il PP conclude pertanto chiedendo, confermato integralmente l’atto d’accusa, la condanna ad una pena detentiva di 2 anni, senza opporsi alla sospensione condizionale della stessa per un periodo di prova di 3 anni. Domanda inoltre la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale contesta la sussistenza delle premesse giuridiche del reato di tentata rapina come pure di quello di atti preparatori punibili. Egli domanda pertanto il proscioglimento del suo patrocinato da questo capo d’imputazione; in via subordinata chiede che il suo cliente vada esente da pena per desistenza in applicazione del cpv. 2 dell’art. 260bis CP, rispettivamente per violazione del principio di celerità.

In relazione al punto 1 AA, relativizza il ruolo del suo assistito nel traffico di canapa; egli sottolinea la collaborazione fornita da AC 1. Egli chiede pertanto una massiccia riduzione della pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

tra il 1997 ed il giugno 2003,

a __________, coltivato piante di canapa per produrre stupefacenti, funto da consulente nella produzione di piante di canapa destinate alla produzione di stupefacente,

acquistato, detenuto, preparato, venduto a scopo stupefacente fiori di canapa essiccati per un quantitativo complessivo di circa kg 348, realizzando una cifra d’affari globale di circa

fr. 2'170'000.-, nonché venduto circa 15'000 talee di piante di canapa al prezzo medio di fr. 7.- cadauna?

1.1.1 trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole?

1.2. tentata rapina

per avere,

l’8 novembre 1995, a __________,

in correità con __________, __________ e __________, usando violenza minacciando e rendendo incapace di opporre resistenza, tentato di sottrarre al portavalori della PC 1 la somma di

fr. 353'000.- che questi stava trasportando all’ufficio postale di __________?

1.2.1 Trattasi invece di atti preparatori punibili di rapina?

1.2.2 Ha egli desistito dal reato?

1.2.3 Sussiste violazione del principio di celerità?

E meglio come descritto nell’atto di accusa.

2. Può beneficiare della sospensione condizionale?

3. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti, meno che ai no. 1.2 e 1.2.2;

visti gli art. 22, 23, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 140, 260bis CP;

19 cifra 2 LFstup;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa per mestiere,

realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole,

per avere,

senza essere autorizzato, tra il 1997 ed il giugno 2003,

a __________, coltivato piante di canapa per produrre stupefacenti, funto da consulente nella produzione di piante di canapa destinate alla produzione di stupefacente,

acquistato, detenuto, preparato, venduto a scopo stupefacente fiori di canapa essiccati per un quantitativo complessivo di

circa kg 348, realizzando una cifra d’affari globale di circa

fr. 2'170'000.-, nonché venduto circa 15'000 talee di piante di canapa al prezzo medio di fr. 7.- cadauna;

1.2

atti preparatori punibili di rapina

per avere,

l’8 novembre 1995, a __________,

in correità con __________, __________ e __________, preso concrete disposizioni tecniche o organizzative per accingersi a compiere una rapina in danno del portavalori della __________ per circa fr. 360'000.-;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di 20 giorni di detenzione inflittagli in data 25.11.1999,

ritenuta la violazione del principio di celerità, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

È ordinata la confisca di quanto in sequestro, indicato nell’AA, con distruzione dello stupefacente.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 774.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'124.40

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 40, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 49, Art. 51, Art. 69, Art. 140 und Art. 260bis — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 250 und Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.