Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2004.48

vendita di 210 chili di fiori di canapa

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

28 ottobre 2005/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

dr. iur. Roberta Arnold,

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

prevenuto colpevole di:

1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome ha realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari,

per avere, nel periodo luglio 2001/marzo 2003, a Pambio-Noranco, Mendrisio e altre località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, acquistato, trasportato, preparato, venduto un quantitativo di circa 210 Kg di fiori di canapa (marijuana), sapendo o dovendo presumere che la stessa sarebbe stata utilizzata quale stupefacente, e meglio per avere,

a) nel periodo luglio 2001/marzo 2003, quale titolare della società __________, Pambio-Noranco, previo acquisto della sostanza a __________ al prezzo di fr. 1'800/2'000 il Kg e successiva preparazione delle confezioni, rivenduto complessivamente a diversi canapai della regione almeno Kg 198 di fiori di canapa (marijuana) al prezzo di fr. 2'500.-/2'600.- per un cifra d’affari totale di almeno fr. 495'000.-;

b) nel periodo aprile 2002/marzo 2003, a Mendrisio, quale titolare del negozio canapaio __________, previo acquisto della sostanza da __________, venduto al dettaglio sotto forma di sacchetti odorosi complessivamente kg 12 di fiori di canapa (marijuana) realizzando una cifra d’affari di fr. 79'200.-;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti: dall’art. 19 cifra 2 LFStup;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 55/2004 del 10 maggio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore di fiducia avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 14.55.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato:

- a 13 mesi di detenzione sospesi condizionalmente;

- alla confisca di quanto in sequestro, ovvero la contabilità della società da lui gestita.

§ Il Difensore, il quale , ponendo in risalto l’incensuratezza del patrocinato e l’inserimento in questo circuito in un periodo di relativa tolleranza nei confronti dei canapai, chiede un’ulteriore riduzione della pena al minimo previsto dalla legge, con il beneficio della sospensione condizionale, vista la prognosi favorevole.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. Infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2001/marzo 2003, a Pambio-Noranco, Mendrisio e altre località del Canton Ticino, acquistato, trasportato, preparato, venduto circa 210 Kg di fiori di canapa (marijuana), sapendo o dovendo presumere che la stessa sarebbe stata utilizzata quale stupefacente, per una cifra d’affari complessiva di fr. 574'200.-?

1.1.1 trattasi di infrazione aggravata siccome ha realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3. Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36, 41, 58, 63 CP;

19 n. 1 e 2 LStup;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome ha realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2001/marzo 2003, a Pambio-Noranco, Mendrisio e altre località del Canton Ticino, acquistato, trasportato, preparato, venduto circa 210 Kg di fiori di canapa (marijuana), sapendo o dovendo presumere che la stessa sarebbe stata utilizzata quale stupefacente, per una cifra d’affari complessiva di fr. 574'200.-;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di 13 (tredici) mesi di detenzione;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 58 und Art. 63 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2005; der Erlass wurde am 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart ils narcotics e las substanzas psicotropas, Art. 2 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2005; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 12. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2012, 4. April 2013, 1. Oktober 2013, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Februar 2020, 15. Mai 2021, 1. Januar 2022, 1. August 2022, 1. Juli 2023 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.