Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2004.92

stupefacenti

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

21 settembre 2004/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretario:

Pascal Cattaneo, vicecancelliere

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC1

e domiciliato a

detenuto dal 15 giugno 2004;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano e dintorni, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre 2003, venduto a __________ ed ad altri ignoti tossicodipendenti, abituali frequentatori della piazza di Lugano, complessivamente circa grammi 155 di eroina confezionate in buste dosi al prezzo di CHF minimo 40.- massimo 50.-- cadauna e procurato a __________ ed a __________, grammi 15 rispettivamente grammi 10 di eroina confezionata in sacchetti minigrip da 5 grammi al prezzo di fr. 250.-- cadauno, sapendo o dovendo presumere che tale quantità era tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano e dintorni, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2003 ed il 15 giugno 2004, consumato circa grammi 310 di eroina;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 1 e 2 lett. a LS, Art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 97/2004 del 18 agosto 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP1.

§ L'accusato AC1assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 14.45.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che l’imputato venga condannato alla pena effettiva di 15 mesi di detenzione.

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Sottolinea come __________ nel 2004 abbia deciso autonomamente di smettere di spacciare droga e di diminuirne il proprio consumo. Conclude, quindi, chiedendo una riduzione della pena detentiva chiesta dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

AC1

1. È autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LFStupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano e dintorni, nel periodo gennaio – dicembre 2003,

1.1.1.venduto, a __________ e ad altri tossicodipendenti, complessivi 155 grammidi eroina ?

1.1.2.procurato, a __________ e a __________ complessivi 25 grammi di eroina ?

1.1.3. Trattasi d’infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che l’autore sapeva o doveva sapere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio 2003 – 15 giugno 2004, consumato circa 310 grammi di eroina ?

2. È egli recidivo ?

3. Ha egli agito in stato di scemata responsabilità ?

4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa di libertà ?

Preso atto che avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito n. 4

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 63, 66, 67, 68, 69 CP;

19 cifra 1 e 2 lett. a, 19a LFstup;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

Dispositivo

dichiara e pronuncia

1.

AC1 é autore colpevole di

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato e sapendo o dovendo sapere di poter mettere in pericolo la salute di parecchie persone, venduto 155 grammi di eroina e procurato 25 grammi di eroina.

1.2

contravvenzione alla LFStup

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio 2003 – 15 giugno 2004, consumato circa 310 grammi di eroina

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC1, essendo recidivo ed avendo agito in stato di scemata responsabilità, é condannato:

2.1

alla pena di 10 mesi di detenzione nella quale é computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali

3.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente Il segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 11, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 63, Art. 66, Art. 67, Art. 68 und Art. 69 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.