Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2005.113

spaccio di cocaina e soggiorno illegale

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

12 ottobre 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Roberta Arnold, dr.iur.

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 3 marzo 2005;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, in particolare

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo gennaio 2005 / 3 marzo 2005, a Lugano,

venduto a diversi consumatori/spacciatori locali tra cui __________, __________, __________, __________ e terzi non meglio identificati, un quantitativo complessivo di 300 grammi di cocaina al prezzo di fr. 90.--/100.-- al grammo, sostanza previamente acquistata a credito da __________ al prezzo di fr. 70.-- al grammo;

2. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per essere entrato illegalmente in Svizzera

in data imprecisata nel corso del mese di dicembre 2004,

siccome sprovvisto del necessario visto,

soggiornando illegalmente a Lugano presso __________ e presso __________, fino al 03.03.2005;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 23 cpv. 1 LDDS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 111/2005 del 8 settembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.

§ L'interprete IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che l’accusato, che ha ammesso solo in parte la sua colpevolezza, e che si è recato in Svizzera per spacciare droga venga condannato a 2 anni di detenzione da espiare, l’ espulsione effettiva di 10 anni dalla Svizzera e la confisca di tutto quanto sotto sequestro.

§ Il Difensore, il quale, ponendo in risalto il triste ed economicamente precario passato dell’imputato, il fatto che egli è entrato in Svizzera con falsi documenti croati in quanto questi non richiedono il visto, su sollecitazione dell’amico d’infanzia __________ che gli aveva promesso un posto come carrozziere, poi sfumato, contesta i quantitativi di droga elencati nell’ACC. Mettendo in risalto il fatto che “come in amore, c’è chi sceglie e chi si fa scegliere”, in questo caso AC 1 si è fatto scegliere dal __________, mentitore e manipolatore del AC 1, persona, quest’ultima, mentalmente debole e con un ruolo minore, subordinato, nel “giro”. La non attendibilità del __________ è supportata dal suo notorio debole per l’alcol. Calcolando i quantitativi ammessi dagli acquirenti e la percentuale tagliata, si arriva ad un totale di ca. 63 gr. di cocaina. Pertanto la Difesa chiede che si tenga conto del trascorso del AC 1, del peso del carcere preventivo e della sua buona condotta in carcere. Chiede inoltre che gli venga riconosciuta l’attenuante della forte dipendenza da __________ e che, in vista dei suoi obblighi famigliari e sociali, venga reintegrato al più presto nella società. Pertanto chiede il proscioglimento dall’accusa di spaccio di 300 gr di coca, che si tenga conto solo dell’ acquisto e della vendita di ca. 63 grammi di cocaina e che gli venga comminata una pena detentiva sospesa condizionalmente non superiore ai 18 mesi.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

per avere,senza essere autorizzato,

a Lugano, fra gennaio e il 3 marzo 2005,

venduto 300 grammi di cocaina,

quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.2. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per essere entrato in Svizzera sprovvisto di visto

nel dicembre 2004 ed aver soggiornato illegalmente a Lugano presso __________ e __________ fino al 03.03.2005,

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. Sussistono attenuanti specifiche giusta l'art. 64 CP?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1. privativa della libertà?

3.2. d’espulsione?

4. Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2 e 3.2;

visti gli art. 18, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 68 e 69 CP;

art. 19 cifra 2 LS

art. 23 cpv. 1 LDDS

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,senza essere autorizzato,

a Lugano, fra gennaio e il 3 marzo 2005,

venduto 300 grammi di cocaina,

quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

1.2

infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per essere entrato in Svizzera sprovvisto di visto

nel dicembre 2004 ed aver soggiornato illegalmente a Lugano presso __________ e __________ fino al 03.03.2005,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 10 (dieci) anni;

2.3

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.

4.

È ordinata la confisca di quanto in sequestro ad eccezione dei documenti personali autentici e delle due foto, da dissequestrare in favore del condannato.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

IE 1

2.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

===========

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 55, Art. 58, Art. 59, Art. 63, Art. 64, Art. 68 und Art. 69 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2005; der Erlass wurde am 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.