Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2005.116

ripetuta truffa di anziano per complessivi fr. 55'470.- e Euro 77'000.-, conosciuto vendendo tovaglie porta a porta, sfruttando la sua condizione di senilità e solitudine e facendogli credere di volerlo sposare, di avere debiti sulla casa in Croazia e di dover pagare una multa per lavoro in nero

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

14 ottobre 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Blenio

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

detenuta dal 3 maggio 2005;

prevenuta colpevole di:

1. truffa ripetuta

per avere a Olivone,

fra il 28 gennaio 2005 e 14 aprile 2005,

in correità con il marito __________,

agendo alfine di procacciare a se e ad altri un indebito profitto,

ripetutamente ingannato con astuzia PC 1,

affermando cose false e dissimulando cose vere,

inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio per un importo di complessivi fr. 55'470.-- e di € 77'000.--;

e meglio per avere,

sfruttando le a lei note condizioni di solitudine, anzianità, malattia e di senile debilitazione della vittima, carpendo altresì la sua fiducia dimostrandosi affabile nei suoi confronti,

orchestrando chiamate telefoniche alla vittima di sollecito per la consegna del denaro e di rassicurazione per la restituzione dell’importo, effettuate verosimilmente dal marito __________,

organizzando un incontro con un presunto agente di polizia ticinese, che in realtà altri non era che il marito __________,

tacendo la sua vera identità, affermando contrariamente al vero che l’abitazione in Croazia di cui era proprietaria con i genitori è stata posta sottosequestro a fronte dell’impossibilità di pagare il mutuo ipotecario, di dover far fronte ad una multa emessa nei suoi confronti dalla polizia degli stranieri del canton Ticino per una infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri (“lavoro in nero”),

e ancora, e sempre in modo falso,

affermando di essere nubile, senza prole e pronta a sposarlo,

contando sul fatto che la vittima non poteva verificare le sue affermazioni, con la promessa di restituire le somme al più presto e per il tramite di un conto nr. __________ presso la Polizia di Chiasso e a tal proposito pure sottoscrivendo il 15 febbraio 2005 il documento “riconoscimento di debito” ben sapendo che non avrebbe mai proceduto a restituire il denaro,

ingannato con astuzia PC 1, inducendolo in tal modo a consegnargli a più riprese somme di denaro,

e più precisamente:

• in data 31 gennaio 2005 o giorni immediatamente successivi, a Olivone, indotto PC 1 a consegnarle la somma di euro 10'000 che la vittima aveva teste acquistato presso la Banca Raiffeisen di Olivone (in seguito BR) pagandoli con un importo di corrispondenti fr. 15'700.--,

denaro prelevato dallo stesso PC 1 sul suo conto risparmio seniori presso la BR di Olivone in data

31 gennaio 2005;

• in data 8 febbraio 2005, a Biasca,

presso il Buffet della stazione,

indotto PC 1 a consegnare a __________, presentatosi come agente di polizia ticinese,

la somma di fr. 25'000.--; denaro prelevato dallo stesso

PC 1 sul suo conto risparmio seniori presso

la BR di Olivone, con 3 distinte operazioni,

in data 7 febbraio 2005;

• in data 14 febbraio 2005 o giorni immediatamente successivi, indotto PC 1 a consegnarle la somma di euro 12'000 che la vittima aveva testé acquistato presso la BR di Olivone pagandoli fr. 18'774.--; denaro prelevato dallo stesso PC 1 sul suo conto risparmio seniori presso la BR di Olivone in data 14 febbraio 2005;

• in data 23 febbraio 2005 o giorni immediatamente successivi, indotto PC 1 a versarle la somma di euro 20'000, denaro che lo stesso PC 1 aveva ottenuto in data 23 febbraio 2005 presentando all’incasso alla BR di Olivone gli assegni circolari n. __________ e __________ di euro 10'000 cadauno emessi in data 15 febbraio 2005 dalla Banca Popolare di Intra, sede di __________;

• in data 28 febbraio 2005 o giorni immediatamente successivi, indotto PC 1 a consegnarle fr. 30'470.-- , denaro ottenuto da PC 1 a seguito dell’incasso degli assegni n. __________ e __________ di euro 10'000 cadauno, emessi dalla Banca Popolare di Intra, sede di __________ il giorno 15 febbraio 2005 e relativo cambio effettuato presso la BR;

• in data 28 febbraio 2005 o giorni immediatamente successivi, indotto PC 1 a consegnarle la somma di euro 10'000, denaro ottenuto da PC 1 a seguito dell’incasso dell’assegno n. 52-01875487, emesso dalla Banca Popolare di Intra, sede di __________, il giorno 15 febbraio 2005;

• in data 12 marzo 2005 o giorni immediatamente seguenti, indotto PC 1 a consegnatale la somma di euro 25'000, denaro ottenuto da PC 1 il giorno 12 marzo 2005 a seguito della vendita da parte di PC 1 stesso della sua parte di comproprietà di un immobile sito in __________ (I) alla nipote __________;

reato previsto dall’art. 146 cpv. 1 CP;

2. falsità in documenti

per avere, ad Olivone, il 15 febbraio 2005,

allo scopo di procacciare a sé un indebito vantaggio e di nuocere al patrimonio altrui, formato falsi documenti,

e meglio per avere

in tali circostanze sottoscritto con nome e cognome di __________ il documento riconoscimento di debito che la vittima

PC 1 gli aveva sottoposto a tutela del denaro

che nelle circostanze descritte al pto 1 del presente atto di accusa, le aveva consegnato;

reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CP;

3. appropriazione indebita

per essersi

fra il 5 e il 15 febbraio 2005, a Ronco sopra Ascona,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto

indebitamente appropriata di varie lenzuola, cuscini e altri oggetti del valore complessivo denunciato di fr. 1'325.-- a lei affidati avendo locato la casa di vacanza “__________” ammobiliata,

per il periodo 28 gennaio – 15 febbraio 2005;

reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

4. infrazione alla Legge federale sul commercio ambulante

per avere,

in diverse località del cantone Ticino,

almeno dall’estate 2003 al gennaio 2005,

in correità con __________,

senza aver richiesto e ottenuto il necessario permesso,

visitando economie domestiche private senza essere stata chiamata e offrendo e vendendo in forma ambulante in particolare tovaglie e centrini,

ripetutamente esercitato in modo illegale il commercio ambulante;

reato previsto dall’art. 14 LFCamb;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 115/2005 del 12 settembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il.

§ L'accusata AC 1assistita dal difensore d'ufficio avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

È pervenuta alla Corte:

- istanza di risarcimento del 13.10.2005 della dott. iur. RC 1, in cui la PC Comunione ereditaria fu PC 1 chiede complessivamente l'importo di fr. 176'873.50 oltre interessi (doc. TPC 4).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale esamina nel dettaglio i fatti descritti nell'atto d'accusa e gli elementi costitutivi dei relativi reati, in particolare quello di truffa ai sensi dell'art. 146 CP. Confermato integralmente in fatto e in diritto l'atto d'accusa, conclude chiedendo la condanna dell'accusata:

- alla pena di 13 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di anni 3 e

- alla pena accessoria dell'espulsione per anni 5 effettivi, non avendo la donna nessun legame con il nostro paese.

§ Il Difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua assistita dal reato di truffa perché nel concreto caso fa difetto il requisito dell'astuzia, dal reato di falsità in documenti e dal reato d'appropriazione indebita perché non è provato che l'accusata abbia partecipato alla sottrazione di lenzuola e altri oggetti dai vani locati. Per l'infrazione alla LF sul commercio ambulante, che non contesta, chiede l'inflizione di una pena esigua da porre al beneficio della sospensione condizionale. Non si pronuncia sull'espulsione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autrice colpevole di:

1.1. ripetuta truffa

in danno di PC 1

per un importo di fr. 55'470.- e di Euro 77'000.-,

a Olivone, Biasca e in altre località,

nel periodo tra il 28 gennaio 2005 e il 14 aprile 2005?

1.2. falsità in documenti

commessa a Olivone il 15 febbraio 2005?

1.3. appropriazione indebita

commessa a Ronco sopra Ascona,

fra il 5 e il 15 febbraio 2005?

1.4. infrazione alla LF sul commercio ambulante

commessa in diverse località del Canton Ticino,

dall'estate 2003 al gennaio 2005,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1. privativa della libertà?

2.2. accessoria dell’espulsione?

3. Deve essere condannata a risarcire:

3.1. la PC Comunione ereditaria fu PC 1 rappresentata dalla dott. iur. RC 1?

3.2. la PC PC 2 rappresentata da RC 2?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.3., 2.2, venendo a cadere il quesito 3.2;

visti gli art. 18, 36, 41, 55, 63, 68, 69, 138, 146, 251 CP;

14 LF sul commercio ambulante;

9 segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autrice colpevole di:

1.1

ripetuta truffa

per avere,

agendo a scopo d'indebito profitto, in ripetute occasioni,

fraudolentemente indotto PC 1

a consegnarle somme di denaro per un importo complessivo di fr. 55'470.- e di Euro 77'000.- (pari a fr. 119'273.-),

ovvero per un importo complessivo di fr. 174'743.-,

a Olivone, Biasca e in altre località,

nel periodo tra il 28 gennaio 2005 e il 14 aprile 2005;

1.2

falsità in documenti

per avere,

nel contesto del reato di truffa descritto al considerando che precede, apposto su un riconoscimento di debito la firma

falsa di __________,

a Olivone il 15 febbraio 2005;

1.3

infrazione alla LF sul commercio ambulante

per avere, senza essere autorizzata,

ripetutamente esercitato il commercio ambulante,

in varie località del Canton Ticino,

nel periodo tra l'estate 2003 e il gennaio 2005,

e meglio come descritto nell’atto d'accusa.

2.

AC 1 è prosciolta dall'imputazione di appropriazione indebita descritta al punto 3. dell'atto d'accusa.

3.

Di conseguenza, AC 1 è condannata:

3.1

alla pena di mesi 13 (tredici) di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2

all’espulsione dal territorio svizzero per anni 5 (cinque),

3.3

a versare fr. 176'873.50 alla PC Comunione ereditaria fu PC 1 rappresentata dalla dr. iur. RC 1;

3.4

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

4.

La pretesa della PC PC 2, stante il proscioglimento dell'accusata, viene a cadere.

5.

L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di tre anni.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 1'151.90

Perizia fr. 500.65

Interpreti fr. 180.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'382.55

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 55, Art. 63, Art. 68, Art. 69, Art. 138, Art. 146 und Art. 251 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2005; der Erlass wurde am 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.