Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2005.50

Complice nel trasporto e nella vendita di cocaina e reo di vendita e di offerta di cocaina

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

16 marzo 2006/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 17 febbraio all'11 marzo 2004;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone

e meglio per avere, senza essere autorizzato,

a __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo primavera 2003 – febbraio 2004,

1.1 venduto, in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ ed altri non meglio identificati, complessivamente almeno 275 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sia sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno che di sacchetti minigrip da lui confezionati, al prezzo variante tra fr. 100.- e fr. 150.- il grammo,

sostanza previamente acquistata, a credito,

da __________ e da altri non meglio identificati, in prevalenza sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno,

al prezzo variante tra fr. 80.- e fr. 150.- il grammo;

1.2 offerto, in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ ed altri non meglio identificati,

complessivamente almeno 125 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, sostanza previamente acquistata come descritto al punto 1.1 del presente atto di accusa;

2. complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone

e meglio per avere, senza essere autorizzato,

2.1 nel periodo giugno – luglio 2003,

a __________ ed in altre imprecisate località, in più occasioni,

intenzionalmente aiutato __________,

nella vendita di un quantitativo di almeno 450 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, a vari spacciatori e/o tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ ed altri non meglio identificati, in prevalenza sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, ma anche di sacchetti minigrip,

in particolare accompagnandolo,

con la sua autovettura marca BMW 328 targata __________,

nelle summenzionate località,

per consentirgli di effettuare le vendite e le consegne dello stupefacente, ottenendo quale compenso, alcuni grammo di cocaina per il suo consumo personale, nonché del denaro per pagare la benzina, le entrate e le consumazioni nei locali notturni da loro frequentati;

2.2 nel periodo settembre – novembre 2003,

intenzionalmente aiutato __________, nell’acquisto e nel trasporto di un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 1’000/1’800 grammi, con grado di purezza indeterminato,

in particolare accompagnandolo,

unitamente a __________, in due occasioni,

da __________ e ritorno,

la prima con la sua autovettura marca BMW 328 targata __________ e la seconda con l’autovettura marca Peugeot 306 bianca a lui prestatagli, dove in sua presenza,

__________ s’incontrò con __________ ed altri spacciatori non identificati,

dai quali acquistò il summenzionato quantitativo di cocaina, sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, sostanza da loro successivamente trasportata fino a __________ ed altre imprecisate località, dove venne occultata;

ottenendo quale compenso, la riduzione di fr. 2'000.- del proprio debito per precedenti acquisiti di cocaina da __________;

2.3 nel mese di febbraio 2004, a __________,

intenzionalmente aiutato __________,

nella vendita di circa 45 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, a __________,

al prezzo complessivo di fr. 4'000.-;

3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo primavera 2003 – 17 febbraio 2004,

a __________ ed in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 255 grammi), di hashish e di marijuana,

sostanze previamente acquistate o offertegli nelle surriferite circostanze, rispettivamente da __________ e da altri fornitori non identificati;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli art. 19 cifra 2 LS, 19 cifra 2 LS in relazione con l’art. 25 CP e 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 49/2005 del 12 aprile 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio

avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 10:40.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto di accusa e chiede che AC 1 venga condannato - tenuto conto dell'incensuratezza, della piena collaborazione fornita agli inquirenti e del forte consumo di stupefacenti - alla pena di 18 mesi di detenzione. Non si oppone alla sospensione condizionale della pena e chiede che il periodo di prova sia stabilito in 3 anni. Chiede da ultimo la confisca degli oggetti elencati nell'atto di accusa.

§ Il Difensore, il quale espone la vita ed il carattere del suo assistito e sottolinea la sua piena collaborazione offerta agli inquirenti. Descrive la forza di carattere e la determinazione del suo assistito che ha saputo rimettersi in piedi accettando di fare un lavoro diametralmente opposto a quello con cui aveva fatto il suo ingresso nel mondo del lavoro. Ha anche superato - senza ricadere nel consumo - un grave trauma personale come la morte del suo migliore amico sul posto di lavoro. AC 1 è stato nel frattempo ritenuto idoneo per il servizio militare, ha pagato i debiti che aveva contratto per permettersi il consumo, si è sottoposto all'esame delle urine e non solo al fine di non vedersi revocata la patente ma anche spontaneamente per dimostrare di essere tornato sulla retta via. È una persona nuova. Chiede quindi - in considerazione dell'incensuratezza, della completa ed esaustiva collaborazione, della relativa giovane età al momento dei fatti e del carcere preventivo sofferto - una riduzione della pena, da porre al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone al periodo di sospensione di tre anni richiesto dal PP così come non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1. venduto almeno 275 grammi di cocaina?

1.1.2. offerto almeno 125 grammi di cocaina?

1.1.3. trattasi di un'infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.2. complicità in infrazione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

1.2.1. aiutato intenzionalmente __________ nella vendita di un quantitativo di almeno 450 grammi di cocaina?

1.2.2. aiutato intenzionalmente __________ nell'acquisto e nel trasporto di un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 1'000/1'800 grammi?

1.2.3. aiutato intenzionalmente __________ nella vendita di circa 45 grammi di cocaina?

1.2.4. trattasi di complicità in infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.3. contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere consumato, senza essere autorizzato,

un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 255 grammi), di hashish e di marijuana;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4. Deve essere ordinata la confisca di:

4.1. 1 scheda SIM no __________ Sunrise?

4.2. 1 scheda SIM no __________ Swisscom?

4.3. 1 agenda e altro materiale cartaceo?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;

visti gli art. 11, 18, 25, 36, 41, 58, 63, 68 e 69 CP;

19 n. 1 e n. 2, 19 a n. 1 LS;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1

venduto almeno 275 grammi di cocaina;

1.1.2

offerto almeno 125 grammi di cocaina;

1.2

complicità in infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone

per avere, senza essere autorizzato,

1.2.1

aiutato intenzionalmente __________,

nella vendita di un quantitativo di 450 grammi di cocaina;

1.2.2

aiutato intenzionalmente __________ nell'acquisto e nel trasporto di un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in 1'000 grammi;

1.2.3

aiutato intenzionalmente __________

nella vendita di circa 45 grammi di cocaina;

1.3

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere consumato, senza essere autorizzato,

un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 255 grammi), di hashish e di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:

2.1

alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

3 L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 (tre) anni.

4.

È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

===========

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 11, Art. 18, Art. 25, Art. 36, Art. 41, Art. 58, Art. 63, Art. 68 und Art. 69 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2006; der Erlass wurde am 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.