Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2006.148

Truffe e manipolazione di dati informatici in una casa da gioco

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 13.06.2007, PENAL

Titolo:

Truffe e manipolazione di dati informatici in una casa da gioco

ABUSO DI UN IMPIANTO PER L'ELABORAZIONE DI DATI ACQUISIZIONE ILLECITA DI DATI REATO TENTATO SOPPRESSIONI DI DOCUMENTO SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA TRUFFA

art. 22 CPS art. 42 CPS art. 143 cpv. 1 CPS art. 146 cpv. 1 CPS art. 147 cpv. 1 CPS art. 254 cpv. 1 CPS

Incarto n.

72.2006.148

Lugano,

13 giugno 2007/nh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,

per giudicare

1. AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 21 al 29 luglio 2005;

2. AC 2

e domiciliato a

detenuto dal 21 al 29 luglio 2005;

prevenuti colpevoli di:

1. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuto

per avere

a __________,

nel periodo gennaio-febbraio 2005,

in correità tra loro,

al fine di procacciare a sé un indebito profitto,

servendosi ripetutamente in modo abusivo o indebito di dati, influito su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provocato, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri rispettivamente dissimulato un trasferimento di attivi appena effettuato, e meglio per avere

influito AC 1 in tre diverse occasioni sul sistema informatico del gioco “Slotto” in uso al __________, presso il quale era corresponsabile del servizio informatico, facendo in modo che l’estrazione non avvenisse casualmente ma pilotandola su una determinata “slot machine” previamente indicata al correo AC 2, il quale si assicurava così la vincita prevista, conseguendo un indebito profitto complessivo, suddiviso tra loro, di CHF 17'000.--,

nonché

dissimulato AC 1, dopo ogni vincita, il trasferimento di attivi appena effettuato, ripristinando il sistema informatico originale che prevedeva un’estrazione aleatoria;

2. acquisizione illecita di dati, ripetuta

per avere

a __________,

nel periodo febbraio-giugno 2005,

in correità tra loro,

al fine di procacciare a sé un indebito profitto,

ripetutamente procurato per sé dati a loro non destinati e specialmente protetti contro il loro accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, e meglio per avere

caricato AC 1, tramite il programma informatico di gestione delle carte cashless in essere presso le casse del __________, programma a lui non destinato o che comunque non era autorizzato ad utilizzare per tale scopo, 13 (tredici) carte cashless (carte a debito) sottratte presso le medesime casse, accreditandovi un importo complessivo di CHF 356'715.80,

consegnando poi 5 (cinque) di queste carte al correo AC 2, concordando con quest’ultimo che il denaro incassato sarebbe stato spartito in proporzione del 60% a suo favore ed il restante 40% a favore di AC 2, tenendo le altre carte a disposizione pronte per l’uso;

3. truffa, ripetuta, in parte consumata ed in parte tentata

per avere

a __________,

nel periodo febbraio-giugno 2005,

in correità tra loro,

al fine di procacciare a sé un indebito profitto,

ripetutamente ingannato, o tentato di ingannare, con astuzia persone, affermando cose false o sottacendo cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole, o tentando di indurle, in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio altrui, e meglio per avere

3.1 presentandosi AC 2 in 14 (quattordici) occasioni alle casse del __________ e facendo uso delle 5 (cinque) carte cashless ricevute da AC 1,

sottacendo le modalità illecite nelle quali le stesse erano state caricate e contando sull’assenza rispettivamente sull’impossibilità di un controllo immediato in merito alle modalità di accredito,

ingannato con astuzia i dipendenti addetti alle casse del __________, inducendoli a consegnare a AC 2 l’importo complessivo di CHF 122'416.-- e a pregiudicare per il corrispettivo importo il patrimonio del __________,

conseguendo in tal modo un indebito profitto complessivo di CHF 122'416.--, da dividere tra AC 2 e AC 1 nelle proporzioni pattuite, di fatto suddiviso, riservato un successivo conguaglio, in CHF 67'416 a favore di AC 2 e CHF 55'000 a favore di AC 1,

3.2 avendo cominciato AC 1 e AC 2 l’esecuzione del reato,

procurandosi AC 1 altre 9 (nove) carte cashless oltre alle cinque di cui sub. 3.1, di cui 8 (otto) caricate per un importo complessivo di CHF 204'627.--, tenendole a disposizione pronte per l’uso,

avendo inoltre AC 2 ancora a disposizione, su 3 (tre) delle 5 (cinque) carte rimaste in suo possesso, un credito residuo di complessivi CHF 29'138.80,

omesso di compiere tutti i passi necessari alla consumazione di altre truffe in danno del __________,

ritenuto che l’esecuzione delle ulteriori truffe non è stata portata a compimento, asseritamente per desistenza spontanea, ma comunque a seguito della scoperta del raggiro e dell’intervento dell’autorità inquirente;

4. soppressione di documento, ripetuta

per avere

a __________,

nelle circostante di tempo e di luogo di cui sub. 2,

in correità tra loro,

al fine di nuocere ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé un indebito profitto,

distrutto o soppresso un documento del quale non avevano diritto di disporre da soli, e meglio per avere

allo scopo di celare l’avvenuto caricamento illecito di carte cashless presso le casse del __________, rispettivamente l’avvenuto incasso illecito di denaro a mano delle medesime carte,

proceduto AC 1 alla cancellazione delle tracce delle operazioni di carica delle carte cashless, segnatamente eliminando parte dei “log-files” dai computers delle casse, nonché delle tracce concernenti almeno due operazioni di incasso effettuate da AC 2, eliminando i relativi dati dal “database” del controllo riciclaggio;

la parte civile __________, nel frattempo tacitata dagli accusati, ha dichiarato di disinteressarsi del procedimento;

fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 143 cpv. 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP, art. 254 cpv. 1 CP; richiamati gli art. 21 CP, 41 Cifra 1 CP, 64 cpv. 8 CP e 68 CP;

e meglio come descritto nel atto d'accusa 145/2006 del 7.12.2006, emanato dal PP 1 e contemplante, con il richiamo degli art. 316c cpv. 2 e 316d cpv. 2 CPPT, le seguenti

proposte 1. AC 1 è dichiarato colpevole dei reati ascrittigli come sopra.

Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena di 11 (undici) mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto; l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. AC 2 è dichiarato colpevole dei reati ascrittigli come sopra.

Di conseguenza AC 2 è condannato alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto; l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

3. AC 1 e AC 2 sono condannati in solido al pagamento della tassa di giustizia (CHF 200.--) e delle spese giudiziarie (CHF 200.--).

4. È ordinata la confisca a scopo di distruzione delle 13 carte cashless sequestrate.

Presenti

▪ Il procuratore pubblico.

▪ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia

avv. DF 1.

▪ L'accusato AC 2 assistito dal difensore di fiducia

avv. DF 2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:45 alle ore 15:25.

Dopo discussione le parti concordano con lo stralcio dell'imputazione di cui al punto 2 dell'atto di accusa. Le parti concordano sul fatto che tale stralcio non ha alcuna conseguenza sulla commisurazione della pena ritenuto come i fatti descritti al punto 2 sono un presupposto necessario per la commissione della truffa.

Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

sentiti gli accusati e esaminati gli atti.

Posto dalla Presidente, con l'accordo delle parti, il seguente

quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte e le modifiche concordate in aula?

Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,

la Presidente risponde affermativamente;

richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

pronuncia

1.

L'atto d'accusa 145/2006 del 7.12.2006 contro

AC 1 e AC 2con le relative proposte e modifiche concordate al dibattimento è approvato.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati.

3. Questo giudizio è definitivo.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

============

Distinta spese a carico di AC 1

Tassa di giustizia fr. 50.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 175.--

============

Distinta spese a carico di AC 2

Tassa di giustizia fr. 50.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 175.--

============

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 21, Art. 68, Art. 143, Art. 146, Art. 147 und Art. 254 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 9 und Art. 316a — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.