Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2007.45

Infrazione alla LStup (detenuto, trasportato e importato pastiglie di ecstasy, anfetamina e marijuana) - confisca

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

15 maggio 2007/ap

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e residente a

detenuto dal 25 gennaio 2007;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere

senza essere autorizzato,

il 24/25 gennaio 2007,

da __________, fino al posto di dogana di __________, detenuto, trasportato ed importato in __________ 10'133 pastiglie di ecstasy, contenenti tracce di MDMA nella misura del 31%, 143,73 grammi di anfetamina pura al 23% e 5,17 grammi di marijuana, confezionate in 4 sacchetti di plastica, occultati in uno zainetto rispettivamente in una valigia,

sostanza che era intenzionato a trasportare fino a __________ e ad immettere nel mercato locale degli stupefacenti con la prospettiva di incassare, in particolare in relazione allo smercio delle ecstasy, la somma di euro 80'000.--;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 1 LStup;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 45/2007 del 26 aprile 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:45.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l'atto di accusa, considerato che AC 1 è incensurato in _____, ma non in ____, che è relativamente giovane, che ha ammesso i fatti, che è stato emesso nei suoi confronti un divieto di entrata sul suolo svizzero nei prossimi cinque anni, che è in carcere preventivo da oltre tre mesi, che non è consumatore e che non dispone di mezzi finanziari, conclude chiedendo che l'accusato venga condannato a una pena detentiva di dodici mesi sospesa condizionalmente. Postula inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità e la vita anteriore del suo patrocinato. Per quanto concerne il contenuto dell'atto di accusa contesta che il suo assistito abbia agito per incassare l'importo di € 80'000.--, trattandosi a suo giudizio di una somma quantificabile al massimo in € 48'000.--, dedotti il viaggio e l'acquisto della sostanza. Chiede inoltre l'applicazione dell'art. 13 CP, avendo il suo assistito sempre sostenuto di aver trasportato 6'000 pastiglie. Conclude chiedendo, in considerazione dell'età dell'accusato, delle sue ammissioni, della sua collaborazione fornita sin dai primi interrogatori, del suo sincero pentimento, del fatto che ha trascorso un periodo di carcere preventivo e che non si oppone alla pena amministrativa, una sensibile riduzione della pena proposta dal procuratore pubblico da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Postula inoltre il dissequestro degli effetti personali.

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, il 24/25 gennaio 2007, da __________, fino al posto di dogana di __________, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato ed importato in __________ 10'133 pastiglie di ecstasy, contenenti tracce di MDMA nella misura del 31%, 143,73 grammi di anfetamina pura al 23% e 5,17 grammi di marijuana, sostanza che era intenzionato a trasportare fino a __________ e ad immettere nel mercato locale degli stupefacenti con la prospettiva di incassare, in particolare in relazione allo smercio delle ecstasy, la somma di euro 80'000.--,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e se sì in che misura?

3. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di:

3.1. 10'133 pastiglie di ecstasy;

3.2. 143,73 grammi di anfetamina;

3.3. 5,17 grammi di marijuana;

nonché la confisca di:

3.4. uno zainetto marca SS Sport Stop;

3.5. un Natel NOKIA e una carta sim TIM con utenza?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art.260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;

visti gli art. 12, 13, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 69 CP;

19 cifra 1 LStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, il 24/25 gennaio 2007, da __________, fino al posto di dogana di __________, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato ed importato in __________ 10'133 pastiglie di ecstasy, contenenti tracce di MDMA nella misura del 31%, 143,73 grammi di anfetamina pura al 23% e 5,17 grammi di marijuana, sostanza che era intenzionato a trasportare fino a __________ e ad immettere nel mercato locale degli stupefacenti con la prospettiva di incassare, in particolare in relazione allo smercio delle ecstasy, la somma di euro 80'000.--,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 300.-- (trecento) e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

È ordinata la confisca e la distruzione di:

4.1

10'133 pastiglie di ecstasy;

4.2

143,73 grammi di anfetamina;

4.3

5,17 grammi di marijuana;

nonché la confisca di:

4.4

uno zainetto marca SS Sport Stop;

4.5

un Natel NOKIA e una carta sim TIM con utenza.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 12, Art. 13, Art. 34, Art. 37, Art. 40, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 47, Art. 51 und Art. 69 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.