Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2013.139

Grave infrazione alle norme della circolazione

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

31 agosto 2015/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 126/2013 del 13.11.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1. grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 4 ottobre 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo Honda CBR 1000RA targato __________, alla velocità di 147 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “MultaRadar C”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 67 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’ art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr..

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:20.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e che l’imputato venga condannato ad una pena detentiva di tredici mesi, sospesa per un periodo di prova a discrezione della Corte;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

ripercorre il tragitto effettuato il 4 ottobre 2013 a bordo della moto immatricolata a nome di un amico dell’imputato. Prima di arrivare al rettilineo, vi erano alcuni cantieri che rallentavano la circolazione. Quando i veicoli davanti giungevano al punto dove la strada si allarga, lasciavano spazio alla moto dell’imputato per farlo passare, ciò che IM 1 ha fatto dando un’accelerata alla moto portandola alla velocità registrata dal radar. IM 1 ha superato il limite per permettere alle vetture che si erano fatte da parte di riguadagnare la loro corsia di circolazione in breve tempo. L’infrazione è stata commessa fuori abitato, su di un rettilineo, con la strada pressoché libera da altri conducenti, con tempo bello e buona visibilità. Chiede l’attenuante del sincero pentimento per il fatto che l’imputato, resosi conto del controllo radar, è subito tornato indietro per assumersi le sue responsabilità, guidando la moto di un amico. Egli ha inoltre collaborato nel corso di tutta l’inchiesta e ne ha accettate le risultanze. Egli è stato già punito duramente, senza patente non trova un lavoro e vive a carico del padre. Non ha precedenti penali di nessun genere. Chiede una pena detentiva che sia inferiore ai 12 mesi, sospesa per 2 anni.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP; 90 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 4 ottobre 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo Honda CBR 1000RA targato __________, alla velocità di 147 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “MultaRadar C”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 67 Km/h la velocità massima consentita

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

5.

Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 885.00

spese fr. 65.50

IVA (8%) fr. 76.05

totale fr. 1’026.55

5.2

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1’026.55 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

6.

Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 71.20

fr. 771.20

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 12, Art. 40, Art. 42, Art. 44 und Art. 47 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 82 und Art. 135 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 4a — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 15. Januar 2017, 7. Mai 2017, 1. Februar 2019, 1. Januar 2021, 9. Februar 2021, 20. Mai 2021, 1. April 2022, 15. Juli 2023, 1. April 2024, 1. Januar 2025, 1. Juli 2025, 1. April 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 4, Art. 27, Art. 32 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 20. Mai 2015; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Signalisationsverordnung, Art. 22 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 15. Januar 2017, 9. Juni 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2023, 8. April 2024, 1. Januar 2025, 1. März 2025, 1. Juli 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.