Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2015.200

Infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni; guida senza autorizzazione

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

4 maggio 2016/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 164/2015 del 30.11.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, il 6 ottobre 2015 a __________, detenuto nella tasca destra dei pantaloni, un coltello con meccanismo di apertura automatica della lama azionabile con una sola mano, senza essere al beneficio del necessario permesso di porto d’armi;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall'art. 33 cpv. 1 lett. a, in relaz. con gli art. 4 cpv. 1 lett. c e 27 cpv. 1 LArm;

2. guida senza autorizzazione

per aver condotto l’autovettura Fiat Panda targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 12.11.2014 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: a __________ il 6.10.2015;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico __________ (al posto del PP PP 1) in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 10:25.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i reati così come esposti nell’AA sono ammessi. Resta dunque da decidere la pena, non tanto nella sua entità, quanto nel tipo. I precedenti penali sono numerosi e la pena pecuniaria non ha sortito l’effetto sperato. La sospensione condizionale è esclusa essendo la prognosi infausta. Chiede una pena detentiva di 10 mesi da espiare;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: descrive la persona dell’imputato ed il suo passato. Ritiene una pena detentiva di 10 mesi da espiare troppo severa, inoltre priverebbe l’accusato della possibilità di reintegrarsi nel mondo professionale, come sta tentando di fare. I fatti descritti nell’AA sono ammessi. Precisa che il coltello è stato acquistato in un noto negozio di __________, dunque non poteva sospettare trattarsi di un’arma ai sensi della LArm. Malgrado i suoi precedenti penali, è una persona che dispone di notevoli risorse e capacità professionali. A causa del decesso del padre finì in depressione, da lì la disoccupazione e poi l’assistenza, con l’accumulo di diversi debiti. Ad oggi ha ritrovato la volontà di ricominciare e di lavorare per risanare la sua situazione. La difesa giudica la prognosi favorevole. Una pena detentiva da espiare rovinerebbe tutti i progetti per il futuro. Chiede una pena adatta e mite, non detentiva. Non si oppone a che sia del lavoro di pubblica utilità, per un periodo che non deve compromettergli il reinserimento professionale e la sua attuale attività presso la __________. Chiede infine che venga accolta la nota professionale così come presentata, più tre ore per la preparazione ed il dibattimento odierno.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 37, 42, 47, 49, 69 CP; 4, 27, 33 LArm; 95 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere,

il 6 ottobre 2015 a __________, detenuto nella tasca destra dei pantaloni, un coltello con meccanismo di apertura automatica della lama azionabile con una sola mano, senza essere al beneficio del necessario permesso di porto d’armi;

1.2

guida senza autorizzazione

per avere,

condotto l’autovettura Fiat Panda targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 12.11.2014 per un periodo indeterminato;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

a prestare 720 ore di lavoro di pubblica utilità.

3.

È ordinata la confisca del coltellino automatico di colore nero in sequestro.

4.

La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

5.

Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1'226.70

spese fr. 131.00

IVA (8%) fr. 108.60

totale fr. 1'466.30

5.2

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1’466.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 66.75

fr. 766.75

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 12, Art. 37, Art. 42, Art. 47, Art. 49 und Art. 69 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 82 und Art. 135 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 95 — gelesen in der Fassung vom 20. Mai 2015; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart las armas, ils accessoris d’armas e la muniziun, Art. 4 und Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 15. August 2019, 14. Dezember 2019, 1. September 2020, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.