Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2016.103

Colpevole di avere alienato (342,5 g) nonché procurato in altro modo (15 g) eroina. Consumo ripetuto (542 g) e detenzione (6.5 g), per assicurarsi il proprio consumo personale, di eroina

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

16 agosto 2016/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

GI 1

GI 2

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 17.11.2015 al 01.02.2016 (77 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 02.02.2016;

imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 87/2016 del 01 giugno 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

nel periodo 2013 / 17 novembre 2015 a __________, a __________, a __________, a __________, a __________ ed altre imprecisate località della Svizzera, senza essere autorizzato, detenuto, posseduto, alienato o procurato in altro modo a terze persone complessivi 432.5 grammi di eroina, sostanza stupefacente acquistata da cittadini __________ rimasti sconosciuti (di cui 2 detti: “__________” e “__________”), da __________ e da __________,

e meglio, per avere,

1.1 alienato 417.5 grammi di eroina, di grado di purezza indeterminato, a tossicomani locali, e meglio a __________, __________, __________ e altri che l’istruttoria non ha permesso di identificare, sotto forma di buste dosi da 0.2 o 0.3 grammi, da lui personalmente confezionate, al prezzo di CHF 50.00 cadauna,

1.2 procurato in altro modo, per sua stessa ammissione, a tale “__________” almeno 15 grammi di eroina, di grado di purezza indeterminato, fungendo dapprima da intermediario e poi consegnandogli il numero di telefono dello spacciatore di origini __________ detto “__________;

2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 2013 / 17 novembre 2015 a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, ripetutamente acquistato e consumato complessivamente 767.5 grammi di eroina destinata al suo consumo personale,

e meglio,

2.1 292.5 grammi di eroina da cittadini di origine __________ rimasti sconosciuti (di cui 2 detti: “__________” e “__________”);

2.2 192 grammi di eroina da __________;

2.3 12.5 grammi di eroina da __________;

2.4 200/230 grammi di eroina da __________ e __________;

2.5 nonché per avere, il 2 dicembre 2014 a __________, posseduto e detenuto 6.5 grammi di eroina, per assicurarsi il suo consumo personale;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti: dagli artt. 19 cpv. 2 lett. a) LStup (richiamati gli artt. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup) e art. 19a cpv. 1 LStup;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:20.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, il periodo di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, viene modificato in “autunno 2013/17 novembre 2015”.

Inoltre, con l’accordo delle parti il totale complessivo di cui al punto 2 dell’atto d’accusa viene rettificato in 697 grammi.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che la chiamata in causa di __________, supportata da altre testimonianze e da riscontri oggettivi, è credibile, mentre che l’imputato ha raccontato molte bugie. Chiede quindi la conferma integrale dell’atto d’accusa (con le modifiche apportate al dibattimento). Si oppone al pronunciamento di una misura nei confronti dell’imputato, che ritiene unicamente strumentale ad evitare il carcere. Sottolinea la gravità oggettiva dei fatti imputati, il fatto che l’imputato ha delinquito nel periodo di prova e l’assenza di collaborazione. Propone la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 3 mesi e postula la revoca della sospensione condizionale della precedente condanna. Chiede la confisca degli oggetti in sequestro e la distruzione dello stupefacente;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale mette in evidenza che le dichiarazioni di __________ non sono né lineari né costanti, oltre ad essere contraddette dalle altre emergenze istruttorie. Pertanto, il quantitativo acquistato da __________ viene interamente contestato. Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse dar credito alla chiamata in causa di __________, chiede che venga ritenuto un quantitativo di 250 grammi. Sottolinea che il suo assistito ha spacciato unicamente per finanziare il proprio consumo, per cui postula il riconoscimento della scemata imputabilità e un’attenuazione della pena giusta l’art. 19 cpv. 3 LStup. Chiede poi che si tenga conto della discreta/buona collaborazione prestata agli inquirenti e del difficile trascorso del suo assistito, nonché dell’effetto che la pena avrà su di lui, con particolare riferimento all’espulsione. Richiamato l’art. 48a cpv. 1 CP, chiede che il suo patrocinato venga condannato alla pena detentiva di 9 mesi o comunque ad una pena detentiva inferiore a 12 mesi. Chiede inoltre che nei confronti di IM 1 vengano ordinate le necessarie misure di presa a carico. In via subordinata postula la condanna del suo patrocinato ad una pena detentiva di 18 mesi, di cui 9 mesi sospesi per un periodo di prova inferiore a 5 anni, chiedendo che l’imputato venga seguito dall’assistenza riabilitativa in vista dell’espatrio. Chiede inoltre il dissequestro dei due telefonini.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 46, 47, 51, 69 CP;

19 cpv. 1 lett. c, 19 cpv. 2 lett. a, 19 cpv. 3 lett. b, 19a cifra 1 LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,

a __________, __________, __________, __________ e __________,
nel periodo 2013 - 17 novembre 2015,
previo acquisto da cittadini __________ rimasti sconosciuti (di cui due da lui indicati come “__________” e “__________”), da __________ e da __________:

1.1.1

alienato complessivi 342,5 grammi di eroina (grado di purezza indeterminato) a tossicomani locali, solo in parte identificati, tra i quali __________, __________ e __________;

1.1.2

procurato in altro modo a tale “__________”, non meglio identificato, 15 grammi di eroina (grado di purezza indeterminato);

1.2

ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

1.2.1

a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, nel periodo autunno 2013 - 17 novembre 2015, ripetutamente consumato complessivi 542 grammi di eroina (grado di purezza indeterminato), di cui 150 grammi acquistati da cittadini di origine __________ rimasti sconosciuti (di cui due detti “__________” e “__________”) e da __________, 192 grammi acquistati da __________ e 200 grammi acquistati da __________ e __________,

1.2.2

nonché per avere, a __________, il 2 dicembre 2014, detenuto 6,5 grammi di eroina per assicurarsi il suo consumo personale,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

2.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa relativamente al quantitativo di 75 grammi di eroina;

2.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2 dell’atto d’accusa relativamente al quantitativo di 155 grammi di eroina.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni.

4.

È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna di cui al decreto di accusa del 30 aprile 2012.

5.

È ordinata la confisca degli oggetti in sequestro, ad eccezione del telefono Samsung grigio (n. IMEI __________) con batteria (rep. n. 45648) e del telefono Samsung nero (n. IMEI __________) con batteria (n. rep. 45650), da dissequestrare previa cancellazione dei dati in memoria e previo anticipo delle spese da parte dell’imputato.

6.

È mantenuto il sequestro di fr. 150.-- a copertura parziale delle spese.

7.

È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.

8.

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

Le note professionali 4 agosto 2016 e 12 agosto 2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 9'120.80

spese fr. 123.00

totale fr. 9'243.80

9.2

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9’243.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'262.--

Multa fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 125.90

fr. 3'887.90

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 12, Art. 40, Art. 46, Art. 47, Art. 48a, Art. 51 und Art. 69 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2016; der Erlass wurde am 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 82 und Art. 135 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2016; der Erlass wurde am 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart ils narcotics e las substanzas psicotropas, Art. 19 und Art. 19a — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2013; der Erlass wurde am 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Februar 2020, 15. Mai 2021, 1. Januar 2022, 1. August 2022, 1. Juli 2023 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.