Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2016.129

Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato (alla guida del motoveicolo) alla velocità di 146 km/h dedotto il margine di tolleranza, malgrado il vigente limite di 80 km/h

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

20 febbraio 2018/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Jasmine Decristophoris, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 103/2016 del 22 giugno 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 5 maggio 2016 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo BMW __________ targato TI __________, alla velocità di 151 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic Observer LMS”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 71 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico __________, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:33 alle ore 15:21.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

-- a pag. 1, alle generalità, si aggiunge di prima di __________ e dopo __________;

-- al testo del presunto reato, richiamato l’art. 90 cpv. 3 LCStr. e il verbale d’interrogatorio PS 5.5.2016 dell’imputato a pag. 3, si aggiunge gravi dopo feriti e si corregge 151 km/h con 146 km/h nonché 71 km/h con 66 km/h.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con una pena pari al minimo edittale, ossia di 12 mesi integralmente sospesi e la copertura delle tasse e spese;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: vi è stata una presa di coscienza totale dell’imputato, il quale è sempre stato collaborativo e non ha mai contestato le risultanze istruttorie. Da subito l’imputato ha ammesso di essere stato lui a commettere l’infrazione, anche se dalle foto non sarebbe stato possibile identificarlo, in quanto portava il casco e la moto era registrata a nome di suo cugino. Richiamata dunque l’attenuante specifica del sincero pentimento, si chiede che la pena sia sotto i 12 mesi e integralmente sospesa.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, e 47 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 5.5.2016, a __________, direzione sud, circolato alla guida del motoveicolo BMW __________, targato TI __________, alla velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 146 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.- (millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

5.

Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato.

5.1

Le note professionali 9.2.2018 e 20.2.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fino al 31.12.2017 fr. 650.85

spese fino al 31.12.2017 fr. 29.00

onorario dall’1.1.2018 fr. 435.00

spese dall’1.1.2018 fr. 98.00

IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 54.40

IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 41.05

totale fr. 1'308.30

5.2

IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'308.30 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 79.20

fr. 779.20

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 12, Art. 40, Art. 42, Art. 44 und Art. 47 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 82 und Art. 135 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 4a — gelesen in der Fassung vom 7. Mai 2017; der Erlass wurde am 1. Februar 2019, 1. Januar 2021, 9. Februar 2021, 20. Mai 2021, 1. April 2022, 15. Juli 2023, 1. April 2024, 1. Januar 2025, 1. Juli 2025, 1. April 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 4, Art. 27, Art. 32 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Signalisationsverordnung, Art. 22 — gelesen in der Fassung vom 15. Januar 2017; der Erlass wurde am 9. Juni 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2023, 8. April 2024, 1. Januar 2025, 1. März 2025, 1. Juli 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.