Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2016.95

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere importato, trasportato e detenuto 249,17 g netti di cocaina con grado di purezza media del 70,5%

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

8 giugno 2016/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 22.3.2016 al 18.5.2016 (58 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 19.5.2016

imputato, a norma dell'atto d'accusa 82/2016 del 23.05.2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che l’autore sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, a __________, presso il valico doganale di __________ in uscita, ed in altre località della Svizzera,

il 22 marzo 2016,

importato, trasportato e detenuto, entrando in Svizzera da __________, 249.17 grammi netti di cocaina con grado di purezza media del 70.5%, confezionati in un involucro e occultati all’interno del cruscotto dell’automobile,

sostanza presa in consegna nei pressi di __________ da due cittadini tunisini non meglio identificati, tali __________ e __________, e destinata verosimilmente alla vendita in Tunisia,

per un compenso dichiarato di EURO 2'500.00;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 LStup;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

- in qualità di interprete per la lingua francese, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 15:05.

Le parti rinunciano alla fase di discussione e, di comune accordo, propongono alla Corte

una pena detentiva di 17 (diciassette) mesi, integralmente sospesa condizionalmente per

un periodo di prova pari a 3 (tre) anni.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 51, 69, 70 CP; 19 LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, a __________, presso il valico doganale di __________ in uscita, ed in altre località della Svizzera,

il 22 marzo 2016,

importato, trasportato e detenuto, entrando in Svizzera da __________, 249.17 grammi netti di cocaina con grado di purezza media del 70.5%, confezionati in un involucro e occultati all’interno del cruscotto dell’automobile,

sostanza presa in consegna nei pressi di __________ da due cittadini tunisini non meglio identificati, tali __________ e __________, e destinata verosimilmente alla vendita in Tunisia,

per un compenso dichiarato di EURO 2'500.00;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 17 (diciassette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

4.

È ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro, così come indicato nell’AA, ad eccezione della sostanza stupefacente (rep. 2016/23467), per cui è ordinata la confisca e la distruzione, e del denaro sequestrato, sul quale è mantenuto il sequestro a copertura della tassa di giustizia e delle spese procedurali.

5.

La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 6'685.10

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 66.75

fr. 7'251.85

============

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 12, Art. 40, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 51, Art. 69 und Art. 70 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 82 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart ils narcotics e las substanzas psicotropas, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2013; der Erlass wurde am 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Februar 2020, 15. Mai 2021, 1. Januar 2022, 1. August 2022, 1. Juli 2023 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.