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72.2017.171

Autore colpevole di truffa qualificata siccome commessa per mestiere, considerata la sistematicità nell’agire per assicurarsi regolari fonti di reddito. Procedura abbreviata

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 72.2017.171

Data decisione, Autorità: 05.12.2019, PENAL

Titolo:

Autore colpevole di truffa qualificata siccome commessa per mestiere, considerata la sistematicità nell’agire per assicurarsi regolari fonti di reddito. Procedura abbreviata

SENTENZA TRUFFA

art. 146 cpv. 2 CPS

Incarto n.

72.2017.171

Lugano,

5 dicembre 2019/lc

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, cancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

ACPR 2

contro IM 1

rappresentata dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva il 16 marzo 2015 (1 giorno);

imputata, a norma dell’atto d'accusa 145/2017 del 28 settembre 2017, emanato dal Procuratore generale PP 1, di

truffa qualificata

siccome commessa per mestiere, considerata la sistematicità nell’agire per assicurarsi regolari fonti di reddito,

per avere,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

agendo con la complicità dei suoi fratelli __________ e __________,

per procacciare a sé un indebito profitto,

affermando cose false e dissimulando cose vere, affinché le venissero erogate le più sotto elencate prestazioni sociali, in specie sostenendo dinanzi ai competenti uffici pubblici di avere il domicilio a __________ quando invece risiedeva stabilmente con la prole in __________ a __________ (fatta eccezione per il periodo __________ / __________), più in particolare producendo:

— almeno quattro documenti menzogneri datati 15.08.2004, 09.08.2005, 01.05.2006 e 25.07.2006 allestiti da __________ e firmati da __________, con i quali quest’ultimo attestava, contrariamente al vero, di concedere alloggio a lei (e ai di lei figli minorenni) presso l’abitazione di sua proprietà in Via __________ a __________,

— un contratto fittizio datato 03.01.2012, compilato da __________ e firmato da lei e da __________, con il quale quest’ultimo le locava a tempo indeterminato con una pigione pari a CHF 850.00 al mese un locale presso la sua suddetta abitazione,

— almeno 24 ricevute fittizie nel periodo febbraio 2012 / agosto 2014 allestite da __________ e sottoscritte da __________, con le quali questi confermava, contrariamente alla verità, di aver ricevuto, mese per mese, la summenzionata pigione dalla sorella,

ingannato con astuzia (in virtù della documentazione menzognera e fittizia più sopra indicata che ha indotto i pubblici funzionari a non verificare oltre l’effettiva residenza dell’istante):

— la ACPR 1, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio in ragione di CHF 36'900.00 versati a titolo di assegni famigliari ordinari nel periodo gennaio 2009 / gennaio 2015 rispettivamente di CHF 164'323.00 versati a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia nel periodo gennaio 2004 / ottobre 2011;

— la __________, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio in ragione di CHF 50'415.20 versati all’assicuratore malattia __________ nel periodo gennaio 2004 / dicembre 2014 a titolo di sussidio dei premi dell’assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie;

— l’ACPR 2, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio in ragione di CHF 77'428.80 versati a titolo di prestazioni assistenziali nel periodo settembre 2011 / 01.10.2014;

cagionando di conseguenza un danno complessivo di CHF 324'767.65 (già dedotta la compensazione, decisa d’ufficio il 24.12.2015 dall’__________, con i contributi AVS versati nel periodo 2005/2015 pari a complessivi CHF 4’299.35 – cfr. AI 85);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 146 cpv. 2 CP

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarata autrice colpevole del reato a lei ascritto come sopra.

2. Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2. L’esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

3. La pretesa civile formulata dagli accusatori privati (cfr. AI 112, AI 114 e AI 116):

3.1. ACPR 1, in ragione di complessivi CHF 196'923.65 è riconosciuta e posta a carico dell’imputata (cfr. AI 114);

3.2. ACPR 2, in ragione di complessivi CHF 77'428.80 è riconosciuta e posta a carico dell’imputata (cfr. AI 112).

Nota: la __________ ha comunicato il 7 (recte: 6) e l’8 (recte: 7) settembre 2017 di essere stata integralmente risarcita dall’assicuratore malattia __________, rinunciando di conseguenza al ruolo d’accusatrice privata (cfr. AI 114 e 116).

4. IM 1 è condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

5. All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato per le prestazioni successive al 7 settembre 2017 (cfr. AI 115) con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.

Presenti: - il Procuratore generale PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 15:30 alle ore 15:55.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputata ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decide: 1. L’atto di accusa n. 145/2017 del 28 settembre 2017 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico della condannata.

3. Le spese per la difesa d’ufficio della condannata sono sostenute dallo Stato.

3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario Fr. 1'095.00

spese Fr. 418.80

IVA Fr. 95.50

totale Fr. 1'609.30

3.2. La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 7'902.60 (fr. 1'609.30 qui tassati più fr. 5'874.50 già tassati dal MP il 7 settembre 2017, AI 116), non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 66.75

fr. 766.75

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Ultimo aggiornamento: 04.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 42 und Art. 146 — gelesen in der Fassung vom 1. November 2019; der Erlass wurde am 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 135 und Art. 358 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2019; der Erlass wurde am 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.