Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2017.200

Guida in stato di inattitudine (91 cpv. 2 lett. a), proscioglimento

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

9 marzo 2018/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro IM 1

e domiciliato a

rappresentato dall’ DF 1

imputato, a norma del decreto d'accusa 272/2017 del 28 settembre 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0,44 mg/l);

fatti avvenuti: a __________ il 25 agosto 2017;

reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;

Presenti: - l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:27.

Sentiti: - l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il legale fa innanzitutto una premessa personale: la mattina del 25 agosto, l’imputato ha subito chiamato il proprio legale per dire che non aveva guidato ubriaco e chiedere come dovesse procedere. La domanda che pone oggi il difensore è quindi la seguente:

“Il signor IM 1 ha guidato ubriaco, sì oppure no?”

Il PP ha ritenuto di sì. Gli agenti intervenuti sul posto hanno sempre chiesto la verificabilità di tutte le affermazioni che man mano sono state rese dall’imputato, il quale ha sempre indicato i mezzi atti a permettere agli inquirenti di verificare la fondatezza della propria posizione. Purtroppo le verifiche in questione non sono poi state fatte: gli agenti sono infatti partiti dalla convinzione che se un’automobile è accesa lo è perché qualcuno l’ha guidata, ommettendo qualsiasi ulteriore verifica. L’unico elemento agli atti che lascia supporre che qualcuno abbia guidato è il fatto che si fosse in presenza di un’auto col motore acceso. Agli atti tuttavia abbiamo anche altro; facendo infatti la stima del tasso alcolico secondo quanto il signor IM 1 ha dichiarato di aver bevuto si giunge ad un 0.7 mg/litro. Il tasso di smaltimento è di circa 0.05 mg/l all’ora. Prendendo questo dato e spalmandolo su 6 ore, tenendo conto dell’ora alla quale è stato sottoposto al test, si determina un tasso alcolico dello 0.4. Quindi non solo gli agenti non hanno proceduto alle dovute verifiche, ma non hanno nemmeno tenuto conto dell’unico elemento agli atti che avrebbe permesso di confermare quando dichiarato dal signor IM 1.

Non si è quindi dimostrato ch’egli abbia guidato ubriaco.

C’è inoltre un precedente, relativo, per certi versi, ad un caso simile, di cui il difensore cita un passaggio (PRPEN inc. 10.2007.287), in cui poteva essere provato che la vettura era stata spostata, ciò che non può essere il caso per quanto ci concerne oggi.

Il legale chiede quindi il pieno proscioglimento del proprio assistito.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34, 42, 44, 46, 47, 49 CP;

91 cpv. 2 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine, di cui al decreto d’accusa 272/2017 del 28.09.2017

Di conseguenza,

2.

L’istanza di indennizzo presentata da IM 1 è accolta. Di conseguenza a titolo di indennità giusta l’art. 429 CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 2'931.60

3.

La tassa di giustizia di fr. 750.00 (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico dello Stato.

Intimazione a:

Comunicazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese a carico dello Stato:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 74.60

fr. 774.60

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 12, Art. 34, Art. 42, Art. 44, Art. 46, Art. 47 und Art. 49 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2018; der Erlass wurde am 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 82, Art. 356 und Art. 429 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 91 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.