Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72.2018.54

Guida senza autorizzazione, ripetuta

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

14 settembre 2018/bm

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 38/2018 del 2 marzo 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di:

ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto il motoveicolo Kymco targato __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per tale genere di veicolo;

fatti avvenuti: a __________ il 21.01.2018 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr..

Presenti: - il Procuratore pubblico PP_2, in sostituzione del Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1 e dal MLaw 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:05.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento:

Preliminarmente, la Presidente chiede al PP di precisare il periodo di commissione del reato.

PP: l’indicazione corretta è “nel periodo 29.08.2017 – 21.01.2018”, partendo dal presupposto che i fatti si sono verificati dopo l’emissione del DAC 28.08.2017.

DF 1: sono d’accordo con questa precisazione.

Le parti danno il loro consenso alla correzione e l’AA viene modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, il quale chiede innanzitutto la conferma in fatto e in diritto dell’AA. I fatti sono stati ammessi durante l’inchiesta ed ancora oggi in aula, di modo che in discussione vi è unicamente la commisurazione della pena. In materia di circolazione stradale, per l’accusa l’imputato non è solo un delinquente incallito, ma anche un menefreghista, nella misura in cui le precedenti condanne non l’hanno mai dissuaso dal delinquere nuovamente. Per l’accusa l’imputato se vuole fare qualcosa agisce senza porsi particolari problemi, prova ne sono sia l’episodio del licenziamento riferito stamane che il continuo mettersi alla guida nonostante la revoca e le precedenti condanne. L’agito è grave ed irresponsabile soprattutto per i futili motivi che l’hanno determinato. A ciò si aggiunga che non solo l’imputato infrange la legge, ma neppure paga i suoi debiti con la giustizia, nonostante all’epoca avesse ancora un lavoro e uno stipendio. E’ dunque ora che l’imputato paghi concretamente il suo agire e visto che la prognosi non è solo negativa, ma infausta, chiede che venga pronunciata una pena detentiva da espiare di 14 mesi, oltre al pagamento di tasse e spese;

- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale non contesta i fatti e la qualifica giuridica indicati nell’AA, ma contesta che il suo assistito sia un delinquente incallito e un menefreghista. Evidenzia come IM 1 sia residente in Ticino da 5 anni, abbia vissuto un periodo difficile determinato dalla situazione sul posto di lavoro e in realtà abbia delinquito anche per motivi non futili, come il cercare di mantenere un rapporto con il figlio. Se è vero che non ha pagato le pene pecuniarie, è anche vero che ha chiesto di poter svolgere un LUP, rispettivamente di pagare in rate il suo debito. Se una pena detentiva per la difesa può entrare in linea di conto, questa dovrà comunque essere sospesa condizionalmente per tenere conto della situazione personale dell’imputato.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt. 12, 40, 47 CP;

95 cpv. 1 lett. a LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di

ripetuta guida senza autorizzazione

per avere,

nel periodo 29 agosto 2017 – 21 gennaio 2018,

a __________ e in altre imprecisate località,

ripetutamente condotto il motoveicolo Kymco targato __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per tale genere di veicolo,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 8 (otto) mesi.

3.

La tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 70.15

fr. 770.15

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 12, Art. 40 und Art. 47 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2018; der Erlass wurde am 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 82 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 95 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.