Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

80.1995.34

80.1995.34

Rubrum

Incarto n.
80.95.00034

Lugano

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 1995

in materia di: IC 93/94 int.

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

Fatti

in fatto ed in diritto

1. Il 20 giugno 1984 l' Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1993-94, esponendogli oltre al reddito del lavoro un ulteriore reddito derivante da una rendita dell'INSAI di fr. 8'268.-di media annua. Accogliendo poi il reclamo presentato dal contribuente, l' Ufficio di tassazione stralciava questo reddito con decisione su reclamo dell' 8 agosto 1994. Come spiegato dal ricorrente nel reclamo, la rendita INSAI gli veniva infatti detratta mensilmente dallo stipendio. La decisione su reclamo cresceva incontestata in giudicato.

2. Il 26 settembre 1994 l' Ufficio di tassazione notificava al contribuente una tassazione intermedia per matrimonio, con effetto dal 2 luglio 1993, nella quale venivano sommati i fattori di reddito e di sostanza dei coniugi.

__________ __________ presentava reclamo, chiedendo la deduzione degli interessi passivi e, inoltre, la deduzione per figli a carico per il figlio nato dal matrimonio il 23 ottobre 1993.

L' UT, con decisione del 30 gennaio 1995, respingeva il reclamo. Negava in particolare la deduzione degli interessi passivi versati negli anni 1993-94, in quanto fattori non toccati dalla tassazione intermedia. Non concedeva inoltre la deduzione per il figlio nato nel 1993, considerando determinante per la deduzione la situazione al 1° gennaio 1993.

3. Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente ripropone la richiesta di poter defalcare dal reddito gli interessi passivi pagati e la deduzione per il figlio nato dal matrimonio.

4. Secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. a LT il reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione intermedia in caso di matrimonio. La tassazione intermedia si applica dal momento in cui si verifica il presupposto (art. 100 cpv. 1 LT). Essa è fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita dei fattori di reddito o di sostanza che sono stati modificati (art. 100 cpv. 2 LT). In altre parole, solo i fattori toccati dall'intermedia vengono modificati; gli altri fattori accertati nella tassazione ordinaria, invece, vengono ripresi tali e quali.

In caso di matrimonio, la tassazione intermedia ha per conseguenza il cumulo dei redditi e l'applicazione dell'aliquota più favorevole per coniugi. Non comporta quindi la ridefinizione degli elementi non toccati dalla tassazione intermedia, a meno che siano dati altri autonomi e specifici motivi di intermedia, quali per es. l'inizio e la cessazione dell'attività o il mutamento della professione (art. 99 lett. b LT).

5. La decisione dell' Ufficio di tassazione sfugge, date le premesse sopra esposte, ad ogni critica.

Correttamente l'autorità di tassazione si è limitata a cumulare i fattori di reddito e di sostanza dei coniugi, senza rivederli, e a determinare l'aliquota in base alla corrispondente scala A.

Il ricorrente non può certo pretendere di dedurre dalla tassazione IC 1993-94 gli interessi pagati alla banca nel corso del 1994, non solo perché la deduzione degli interessi non è fattore toccato dall'intermedia per matrimonio, ma anche e soprattutto perché gli anni 1993-94 costituiscono la base di calcolo della tassazione 1995-96 e non di quella impugnata (art. 95 cpv. 1 LT). Gli interessi pagati alla banca, purché non siano di costruzione, saranno quindi deducibili dalla tassazione IC e IFD 1995-96. Ammetterne la deduzione già in quella 1993-94 significherebbe di fatto istituire un motivo d'intermedia (per interessi passivi) non previsto dalla legge. Comunque, qualora si dovesse per denegata ipotesi ammettere la deduzione degli interessi pagati nel 1994 già nella tassazione IC 1993-94, il contribuente non potrebbe più pretendere che essi vengano dedotti una seconda volta nella successiva tassazione IC 1995-96.

6. Pure del tutto esente da critiche è il rifiuto della deduzione per il figlio nato il __________ 1993.

Per la deduzione per figli minorenni a carico, di cui all'art. 35 cpv. 1 lett. a LT, fa infatti stato la situazione esistente all'inizio del periodo fiscale, vale a dire il 1° gennaio 1993 (cfr. art. 35 cpv. 2 LT). Il figlio __________ è invece nato soltanto nel mese di ottobre. Anche se fosse già stato sposato prima del 1° gennaio 1993, il ricorrente non avrebbe comunque potuto beneficiare della deduzione nella tassazione IC 1993-94. Egli potrà beneficiarne per la prima volta solo nella tassazione IC 1995-96.

A titolo abbondanziale si ricorda al ricorrente che, quando il figlio dovesse raggiungere la maggiore età, la deduzione sarà concessa anche dopo il compimento del 20° anno (20 ottobre 2013) fino alla fine del periodo di tassazione (31 dicembre 2014).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 150.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--

c. nelle spese di verifica di fr. --.--

per un totale di fr. 200.--

sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione alle parti.

4.

Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

Il Presidente Il Segretario

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Art. 35, Art. 95, Art. 99, Art. 100, Art. 184 und Art. 185 — der Erlass wurde am 1. Januar 1999, 1. April 1999, 1. Januar 2000, 1. September 2000, 1. Januar 2001, 1. Juli 2001, 1. Januar 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Juli 2010, 1. März 2012, 28. Dezember 2012, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.