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81.2012.103

Introdurre nelle acque un imprecisato quantitativo di sostanze atte a inquinarle

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 04.10.2013, PRPEN

Titolo:

Introdurre nelle acque un imprecisato quantitativo di sostanze atte a inquinarle

CONTRAVVENZIONE ALLA LF SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE

art. 70 cpv. 2 LPAC

Incarto n.

81.2012.103

DA 582/2012

Bellinzona ottobre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

(difensore: DI 1, Lugano)

visto il decreto d’accusa n. 582/2012 del 6 febbraio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alla LF sulla protezione delle acque

per avere, __________ in data 30 dicembre 2011, per negligenza, introdotto nelle acque un imprecisato quantitativo di sostanze atte a inquinarle e meglio, effettuando una verifica di una vettura e meglio dell'impianto di alimentazione che dal serbatoio porta il carburante al motore, si staccava il tubo provocando la fuoriuscita di carburante sul piazzale dell'officina, utilizzando quindi una idropulitrice e un detergente biodegradabile per procedere alla pulizia, per un guasto delle pompe dell'impianto di tracimazione, fece finire il carburante nel ruscello "Rel" e in seguito nel corso d'acqua __________ che furono entrambi inquinati;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 70 cpv. 2 LPAc, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 4 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 520.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento

richiamati gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’infrazione alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto d’accusa n°582/2012.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione:

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la protecziun da las auas, Art. 70 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 8. September 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Februar 2023 und 1. August 2025 erneut konsolidiert.