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81.2012.186

Ripetute lesioni semplici contro partner; esenzione da pena

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2012.186

Data decisione, Autorità: 05.06.2013, PRPEN

Titolo:

Ripetute lesioni semplici contro partner; esenzione da pena

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cpv. 2 cf. 5 CPS

Incarto n.

81.2012.186

DA 2228/2012

Bellinzona

5 giugno 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difesa da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 2228/2012 del 7 maggio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di

ripetute lesioni semplici (partner eterosessuale o omosessuale)

per avere a __________ in data 15 gennaio 2011, colpito con pugni alla testa __________, suo convivente sino al dicembre precedente, provocandogli multiple escoriazioni al cuoio capelluto e al viso nonché una contusione all’emifaccia destra con edema peri-orbitale, lesioni attestate dal rapporto di uscita 15 gennaio 2011, del Dr. med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ nonché dalla documentazione fotografica, agli atti;

a __________ in data 24 aprile 2011, colpito con pugni al volto __________ provocandogli una contusione alla faccia con edema bocca e con dislocazione di un dente, lesioni attestate dalla lettera di dimissioni 24 aprile 2011 della Dr.ssa med. D. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ nonché dalla documentazione fotografica, agli atti;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

rilevato che il difensore chiede “di prosciogliere l’accusata ed in particolare di mandarla esente da ogni pena i sensi dell’art. 177 cpv. 3 CP”;

richiamati gli art. 123 cifra 2 cpv. 5, 177 cpv. 3 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di vie di fatto per avere a __________ in data 24 aprile 2011 colpito con un pugno al volto __________ provocandogli una piccola escoriazione paraboccale come risulta dalla documentazione fotografica agli atti.

2. IM 1 è mandata esente da pena in applicazione analogica dell’art. 177 cpv. 3 CP.

3. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 100.- sono a carico di IM 1.

3.1. Qualora fosse chiesta la motivazione scritta la tassa di giustizia sarebbe di fr. 500.-.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 106 und Art. 177 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.