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81.2012.226

Guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 11.09.2013, PRPEN

Titolo:

Guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA

art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 91a cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

81.2012.226

DA 2624/2012

Bellinzona settembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1

(difensore: . DI 1, )

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine

per avere condotto l'autovettura Mitsubishi targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dall’esame dell’alito (1.69 grammi per mille prima prova; 0.90 grammi per mille seconda prova);

fatti

avvenuti a __________ l’8 aprile 2012;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a Locarno l’8 aprile 2012;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

visto il decreto d’accusa del 4 giugno 2012 n. 2624/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'350.- (milletrecentocinquanta);

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (artt. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 600.- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che il difensore chiede una massiccia riduzione della pena rispetto a quanto prospettato dal Procuratore pubblico, sia per quanto riguarda la sanzione pecuniaria (stimabile tra le 10 e le 15 aliquote (sempre) di CHF 30.- l’una), sia per la multa;

sentito per ultimo l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

richiamati gli artt. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 750.- (settecentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2.Alla multa di CHF 200.- (duecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.- (cinquecento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 200.- multa

CHF 300.- tassa di giustizia

CHF 150.- spese giudiziarie

CHF 50.- testi

CHF 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106 und Art. 369 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 91 und Art. 91a — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.